Professione e Mercato

Il Tar Campania accoglie ricorso Coa di Roma, salvo l'equo compenso

Annullato il Bando indetto dalla Società regionale per la Sanità Spa, che viola la disciplina in materia di equo compenso

Il Tar della Campania, Sezione prima, con la sentenza 18 febbraio 2022 n. 1114, ha accolto integralmente il ricorso del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma contro il Bando indetto dalla Società regionale per la Sanità Spa, che viola la disciplina nazionale in materia di equo compenso. Il Consiglio capitolino è stato rappresentato dall'avvocato Lorenzo Maria Cioccolini, "cui vanno i nostri ringraziamenti e complimenti per l'appassionata, generosa e sapiente difesa dell'Ente". La pronuncia, innanzitutto, spiega il Coa di Roma, "riconosce la legittimazione e l'interesse ad agire del nostro Ordine ad impugnare provvedimenti quali quello oggetto del giudizio, in quanto si 'agisce per la tutela di un interesse istituzionalizzato della categoria, nonostante in concreto i provvedimenti ritenuti lesivi potrebbero anche risultare 'vantaggiosi' per singoli professionisti", e ciò anche al di fuori dell'ambito territoriale dello stesso Ordine".

La legge sull'equo compenso
Nel meritoil Tar sottolinea che la Legge sull'equo compenso "dimostra la sussistenza nel nostro Ordinamento di 'un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro'". Una normativa "finalizzata ad assicurare una speciale protezione al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca unilateralmente la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a quest'ultimo senza alcun margine di contrattazione". E' stato poi stabilito che resta "precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici l'introduzione di una regola che, come nella specie, impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati che sia di importo pari o superiore all'equo compenso".
Ancora, le previsioni in violazione dell'equo compenso non sono coerenti con il principio di economicità poiché "è la stessa legge 247/2012 a stabilire che la corresponsione di tariffe corrispondenti all'equo compenso costituisca 'attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia' dell'azione amministrativa, tenuto conto anche del rilievo per cui se è vero che le prestazioni professionali degli avvocati devono essere espletate con professionalità anche indipendentemente dalla misura dell'onorario, non può tuttavia negarsi che l'interesse ad assumere incarichi per l'Amministrazione da parte dei professionisti più qualificati dipenda largamente anche dall'adeguatezza del corrispettivo offerto e dal rispetto della dignità professionale della classe forense". "Stesse considerazioni devono essere formulate con riguardo all'ulteriore previsione concernente la domiciliazione con la precisazione che in questo caso viene esclusa ogni trattativa individuale". Di conseguenza, conclude il Coa di Roma, i provvedimenti impugnati con il ricorso sono stati integralmente annullati, ferma rimanendo la facoltà dell'Amministrazione di riadottare futuri bandi e avvisi con i quali elaborare dei criteri che, per quanto mirino al contenimento della spesa, rispettino il principio dell'equo compenso.

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