Amministrativo

Tar Liguria: la proroga al 2027 delle concessioni balneari non è valida

Con la sentenza n. 183/2025 il Tribunale amministrativo ha bocciato il ricorso di tre stabilimento balneari contro lo stop da parte della Giunta comunale

di Francesco Machina Grifeo

Il Tar Liguria, sentenza n. 183 depositata il 19 febbraio, ha bocciato il ricorso di tre stabilimenti balneari nel comune di Zoagli, in provincia di Genova, contro la delibera della Giunta che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023, dando il via alle gare previste dalla Bolkenstein. Per il Tribunale amministrativo, dunque, la proroga delle concessioni fino al 2027 non è valida; né tantomeno esiste un “accordo” scritto in merito con la Commissione, che comunque non potrebbe prevalere sul diktat della Corte Ue.

“Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente – si legge nella decisione - , in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE”.

In particolare, prosegue la decisione, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev’essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein. Non solo, la disapplicazione “investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori”.

Gli stabilimenti ricorrenti non possono neppure invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: “e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreativo, essendo la Curia europea l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione”.

Inoltre, è stato abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale (contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022). Pertanto, “correttamente la Giunta comunale zoagliese, con la delibera n. 125 del 27 dicembre 2023, riconosciuta la scadenza dei titoli concessori in data 31 dicembre 2023, ha stabilito di esperire le selezioni per i nuovi affidamenti e, nelle more, di assentire ai concessionari una licenza temporanea sino al 31 ottobre 2024”.

Il Comune, aggiunge il Tar, ha congruamente definito sia requisiti di ordine generale, attinenti all’onorabilità dei soggetti aspiranti alla concessione, sia requisiti di capacità tecnico-professionale e finanziaria, stabilendo di valorizzare la professionalità e l’esperienza maturate nel settore, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo del bene anche nel periodo invernale, nonché di promuovere le piccole e medie imprese.

Infine, è stata bocciata anche la richiesta di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti. Soltanto il Dl n. 131/2024, spiega il Tribunale, ha previsto di sommare, al valore degli investimenti non ancora ammortizzati (al 31 dicembre 2023, per i quali il subentrante è tenuto a pagare un indennizzo), un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con Dm, nonché di acquisire una perizia asseverata in merito.

Infine, per quanto riguarda la mancanza di un rimborso per i manufatti inamovibili, da un lato nulla è stato allegato in merito; dall’altro lato, la Corte di Giustizia ha sancito la compatibilità con il diritto europeo dell’art. 49 cod. nav., in base al quale, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale.

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