Comunitario e Internazionale

Tariffe dei notai (lituani), per l’Europa si viola la libera concorrenza

Per l’avvocato generale va rispettata la personalità della responsabilità

di Marina Castellaneta

Torna all’attenzione della Corte di giustizia dell’Unione europea la determinazione di tariffe da parte di un ordine professionale e il rispetto delle regole sulla libera concorrenza stabilite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L’Avvocato generale Pitruzzella, ha depositato le sue conclusioni relative alla causa C-128/21 sulla decisione del Consiglio per la concorrenza lituana di sanzionare il Consiglio del notariato e i notai del Presidium per i criteri di calcolo degli onorari per talune prestazioni. Le decisioni del Consiglio del notariato, ad avviso dell’autorità per la concorrenza, costituivano una violazione dell’articolo 101 del Tfue, in quanto assunte da un’associazione di imprese in grado di limitare la concorrenza tra notai nel mercato rilevante. L’Avvocato generale ha accertato che la misura del Consiglio notarile era in grado di «arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri». La decisione del Consiglio, qualificato come associazione di imprese, riguardava tutti i professionisti della Lituania, era volta a fissare i prezzi e così in grado di restringere, impedire o falsare la concorrenza nel mercato interno anche perché in grado di «consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato». I cittadini dell’Unione che volessero utilizzare servizi notarili in «uno Stato membro nel quale è consentita la sopra descritta compartimentazione del mercato nazionale vedrebbero loro applicate condizioni economiche che non sono l'effetto del normale esplicarsi della libera concorrenza».

Per la possibilità di prevedere sanzioni sia nei confronti del Consiglio del notariato sia del singolo notaio, membro del Presidium, l’Avvocato generale ha chiarito che le sanzioni antitrust devono rispettare il principio della personalità della responsabilità. Prima di irrogare sanzioni a singole imprese è necessario «identificare uno specifico contributo» dei singoli all’illecito anticoncorrenziale, individuando comportamenti attivi «volti alla concreta elaborazione della decisione».

Per l’Avvocato generale, però, il Presidium sembra avere un ruolo meramente esecutivo e i notai che operano all’interno di quest'organo non agiscono come imprese. Di conseguenza, l’autorità nazionale per la concorrenza avrebbe dovuto prevedere una sanzione unicamente nei confronti del Consiglio e non per i singoli notai del Presidium, a meno che il giudice nazionale non «dimostri un concreto apporto delle singole imprese che possa farle ritenere coautrici dell’illecito», tanto più che i vantaggi derivanti dal Consiglio del notariato erano andati a tutti i notai e non solo a quelli del Presidium e, quindi, la sanzione aveva violato il principio della parità di trattamento.

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