Tariffe «pubbliche» all'avvocato membro della commissione d'appalto
Il compenso all'avvocato membro di una commissione che giudica per l'appalto di concorso, composta anche da ingegneri e architetti, non va liquidato in base alla tariffe professionali forensi ma secondo la misura stabilita dall'assessore per i lavori pubblici. Lo ha deciso la Corte di cassazione civile con le sentenza n. 9659/2016, depositata ieri.
I fatti - Il caso ha visto contrapposti un avvocato e l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa che lo aveva nominato quale componente della commissione giudicatrice di un appalto concorso per la realizzazione di impianti di climatizzazione e di adeguamento elettrico. Il professionista aveva chiesto la liquidazione dei compensi in base alle tariffe forensi.
La decisione - Già la Corte d'appello di Catania, in secondo grado, aveva escluso che l'avvocato potesse pretendere le tariffe forensi che si riferiscono ad altre forme di prestazioni professionali negozialmente pattuite, rese al cliente sia in ambito giudiziale sia di collaborazione professionale stragiudiziale.
Nel caso in esame, invece, l'avvocato ha svolto una «mansione pubblicistica tipica della pubblica amministrazione come funzionario onorario» e perciò il relativo compenso deve essere stabilito in base alla valutazione dell'amministrazione stessa.
Sempre in secondo grado, i giudici hanno richiamato la legge della regione siciliana 10/1993 che attribuisce all'assessore regionale per i lavori pubblici il compito di fissare i compensi per i componenti delle commissioni chiamate a giudicare sugli appalti.
La Cassazione chiarisce che le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo alle attività tecniche, o comunque collegate a prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, e proprie della professione legale che si riferisce in maniera specifica alla consulenza e all'assistenza delle parti negli affari giudiziari ed extragiudiziari. L'applicazione delle tariffe è dunque esclusa per le prestazioni svolte, dal legale iscritto all'albo, nell'ambito di una commissione mista, i cui atti sono imputabili esclusivamente all'organo collegiale.
Corte di Cassazione – Sezione II civile – Sentenza 11 maggio 2016 n. 9659