Civile

Tarsu, il Comune può decidere di applicare al b&b la tariffa dell’albergo

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di Daniela Casciola

L'applicazione di una certa tariffa della Tarsu è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile in quanto la legge (il comma 4 dell'articolo 62 del Dlgs 507/1993) autorizza gli enti locali ad adottare tariffe in base all'attività economica concretamente svolta all'interno. Questo il principio di diritto cui la Corte di cassazione si uniforma, con l'ordinanza n. 5358, depositata ieri, che ha visto contrapposti il Comune di Palermo e il titolare di un b&b.

L'uomo aveva contestato la qualifica con cui il Comune, per calcolare la Tarsu, aveva equiparato a un albergo il bed and breakfast realizzato nell'immobile di sua proprietà e in cui risiedeva. Ne è nato un contenzioso giunto fino in Cassazione.

Qui i giudici hanno stabilito che è legittima la scelta discrezionale del Comune di equiparare la porzione di immobile destinata a b&b a un albergo. Decisione effettuata nei limiti della potestà impositiva attribuita all'ente dall'ordinamento, non vietata da alcuna norma statale e anzi in linea con la disciplina regionale siciliana dei servizi per il turismo che inserisce espressamente i b&b tra le struttura ricettive di carattere alberghiero.

Il comma 4 dell'articolo 62 del Dlgs 507/1993 dice infatti, espressamente, che nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
L'articolo 41 della legge della Regione Siciliana 2/2002 specifica, inoltre, che il bed and breakfast rientra tra le strutture ricettizie senza distinzione di attività imprenditoriale o meno.

Corte di Cassazione – Sezione tributaria – Sentenza 27 febbraio 2020 n. 5358

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