Civile

Edifici di culto senza tassa rifiuti

Ai fini dell’esonero non conta la stipula della convenzione con la confessione religiosa

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

L’esenzione della tassa rifiuti per i locali adibiti al culto non è collegata all’esercizio di confessioni religiose che abbiano stipulato una convenzione con lo Stato ma unicamente all’effettiva destinazione d’uso dei locali. La precisazione è contenuta nella sentenza 16641/2022 della Cassazione.

Nel caso in esame, si trattava di locali utilizzati dai testimoni di Geova, in relazione ai quali il regolamento comunale negava l’applicazione dell’esonero da tassa, nell’assunto che non si tratta di confessione religiosa per la quale era stata stipulata una convenzione con lo Stato, in base all’articolo 8 della Costituzione.

La Corte ha rigettato la tesi del comune, osservando innanzitutto che nessuna disposizione di legge prevede espressamente l’esonero per i luoghi di culto. Tale agevolazione è infatti correlata alla particolare tipologia di destinazione d’uso dei luoghi medesimi, che, per sua natura, non comporta normalmente la formazione di rifiuti.

Una eventuale discriminazione fondata sulla natura di associazione religiosa risulterebbe inoltre in contrasto con il principio della libertà di culto che vige in Italia. Il comune ha pertanto il compito di individuare gli enti religiosi che siano portatori di valori conformi alla Costituzione e, soprattutto, che le aree e i locali utilizzati abbiano un utilizzo coerente con i principi che sono alla base dell’esonero in esame.

Si segnala da ultimo che la Corte conferma la necessità della dichiarazione iniziale ai fini dell’applicazione dell’esonero, in assenza della quale questo non spetta.

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