Civile

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: esenzioni e soggetti passivi

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Tributi locali - Tosap - Presupposto impositivo - Occupazioni di spazi e aree soprastanti e sottostanti il suolo.
Il presupposto impositivo per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura di spazi e aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. Il tributo trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini.
•Corte di cassazione, civile, sezione VI tributaria, ordinanza 11 settembre 2018 n. 22097

Tosap - Avviso di liquidazione - Presupposti - Decreto legislativo 507 del 1993 - Soggetto passivo d'imposta - Ipotesi di esenzione - Decreto legislativo 163 del 2006 - Criteri.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'articolo 49, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa a eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione.
•Corte di cassazione, civile, sezione tributaria, sentenza 12 maggio 2017 n. 11886

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche - Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Riferibilità dell'occupazione al soggetto esente - Necessità - Conseguenze - Realizzazione di un passo carrabile e concessione in locazione dell'immobile a soggetto esente - Soggetto passivo d'imposta - Esecutore dell'opera - Esenzione - Spettanza - Esclusione - Pattuizioni sulla rivalsa della Tosap - Irrilevanza.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), l'esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere dal soggetto esente; pertanto, nel caso di realizzazione di un passo carrabile a servizio di un immobile successivamente concesso in locazione a un soggetto esente (nella specie Ministero per i Beni Culturali e Ambientali), non essendo l'occupazione riferibile a chi usi il passaggio, ma all'esecutore materiale dell'opera, la tassa è da questi dovuta e l'esenzione non spetta, essendo irrilevanti eventuali pattuizioni sulla rivalsa della Tosap, che riguardano esclusivamente i rapporti privatistici tra le parti.
•Corte di cassazione, civile, sezione tributaria, sentenza 6 agosto 2009 n. 18041

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche - Distributori di carburante - Regime impositivo ex art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Tassa forfettaria - Applicabilità alle aree espressamente previste - Aree adiacenti utilizzate dagli automobilisti per i rifornimenti - Tassazione ordinaria ex art. 44 del d.lgs. n. 507 cit. - Applicabilità - Condizioni.
In tema di applicazione ai distributori di carburante della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), l'art. 48, comma 6, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede, nella prima parte, una tassa annuale forfettaria per le occupazioni tipizzate di spazi e aree da parte degli impianti indicati (colonnine montanti, relativi serbatoi sotterranei, ecc.), mentre, nella seconda parte, rinvia alla tassa ordinaria prevista dall'art. 44 per tutti gli spazi ulteriori e aree, eventualmente occupati, eccedenti la superficie di quattro metri quadrati. In quest'ultima previsione rientrano le aree adiacenti ai distributori, utilizzate dagli automobilisti per i rifornimenti, quando risulti che la loro occupazione, pur in mancanza di materiale interclusione, sia comunque permanente, essendo destinata a consentire l'avvicendamento degli autoveicoli che effettuano soste tendenzialmente continue, anche se di durata limitata, così sottraendole all'uso della collettività.
•Corte di cassazione, civile, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2009 n. 17591

Tosap - Passi carrabili - Soggetto passivo - È chi ha costruito il passo carrabile - Passo carrabile utilizzato dal conduttore, con pattuizione interna di accollo del relativo onere tributario da parte del locatore - Irrilevanza ai fini fiscali - Locazione a pubblica amministrazione - Non comporta alcuna esenzione.
Soggetto passivo della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche relativa ai passi carrabili è colui che ha costruito il passo, ponendo così in essere l'occupazione del suolo pubblico soggetta a imposizione, non potendo assumere tale figura il terzo locatario dell'immobile servito dall'accesso, il quale acquisisce il diritto all'uso del passaggio solo in via derivata, a nulla influendo le eventuali pattuizioni interne intercorse fra il locatore ed il conduttore, quand'anche fosse la pubblica Amministrazione, che possono assumere esclusivo rilievo ai fini interni ed in via di rivalsa fra le parti; in base a tali principi, non è quindi applicabile alla fattispecie l'esenzione dalla tassa disposta a favore delle pubbliche Amministrazioni dall'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
•Corte di cassazione, civile, sezione tributaria, sentenza 21 dicembre 2007 n. 27049

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