Civile

Tassative le cause di estinzione del processo per inattività delle parti

Nota alla ordinanza della Cassazione n. 5727/2021

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di Matteo Busico*

L'estinzione del processo per inattività non è dovuta alla generica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell'omissione di determinate attività di impulso processuale, specificamente indicate dalla legge, che formano un elenco di ipotesi omissive da considerarsi tassative; pertanto, non può essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992 qualora le parti non abbiano proseguito la causa che era stata rinviata a nuovo ruolo per dare loro modo di addivenire alla conciliazione della controversia.

A questa conclusione è giunta la Cassazione nella recente ordinanza n. 5727/2021, depositata il 3 marzo 2021.

La controversia che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte ha avuto origine con l'impugnazione del contribuente delle cartelle di pagamento recanti l'iscrizione a ruolo, da parte del Comune di Fisciano, dell'ICI dovuta per gli anni 2004 e 2005.

La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva rigettato il ricorso del contribuente, che quindi proponeva appello; nel corso del giudizio di secondo grado, le parti chiedevano il rinvio della causa al fine di tentare di definire la lite mediante conciliazione giudiziale; il giudice di appello accoglieva tale richiesta; tuttavia, all'udienza fissata per la trattazione della controversia, non essendo le parti addivenute alla conciliazione, veniva disposto un ulteriore rinvio a nuovo ruolo della causa.

Passato oltre un anno e mezzo senza la definizione della conciliazione, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rilevando che la causa non era stata proseguita dalle parti, dichiarava con sentenza l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992.

Il contribuente ricorreva in cassazione, lamentando la violazione dell'art. 45 appena citato, per avere il giudice di appello dichiarato l'estinzione del processo in una fattispecie non rientrante tra le ipotesi previste dalla legge.

La Cassazione ha accolto l'impugnazione del contribuente, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva erroneamente dichiarato l'estinzione del processo per non avere le parti proseguito il giudizio dopo che la causa era stata rinviata a nuovo ruolo, non essendo rinvenibile nell'ordinamento una norma che stabilisca, in tale ipotesi, l'obbligo delle parti di proseguire la causa entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice da questa autorizzato a fissarlo.

L'estinzione del processo, a parere della Suprema Corte, non è dovuta ad una generica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell'omissione di determinati adempimenti specificamente indicati dalla legge, che formano un gruppo di ipotesi omissive di natura tassativa.

L'ordinanza della Cassazione è assolutamente condivisibile; l'estinzione del processo non consegue alla generica inattività delle parti: il legislatore del processo tributario, in conformità alla disciplina del rito civile, ha configurato l'estinzione come conseguenza di una specifica inerzia delle parti, che abbiano omesso di compiere determinati atti compresi in una elencazione da considerarsi tassativa.

La fattispecie di estinzione del processo tributario per inattività delle parti delineata dal legislatore all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, riprendendo in larga parte l'art. 307, comma 3, c.p.c., fa riferimento ai "casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo". Pertanto, al pari del processo civile, l'effetto estintivo non è integrato da qualsiasi comportamento omissivo delle parti, bensì dal loro inadempimento a porre in essere specifici incombenti imposti dalla legge nei termini dalla stessa – o dal giudice ove possibile – previsti.

La legge non prevede affatto che il rinvio a nuovo ruolo della causa per dare modo alle parti di conciliare la lite determina una stato di quiescenza del giudizio a fronte del quale le parti medesime sono onerate a riattivare il processo, pena la sua estinzione, contrariamente a quanto disposto nei casi di sospensione e di interruzione del processo.

Il rinvio a nuovo ruolo della causa non rappresenta una fase di stasi del processo inquadrabile in una causa di sospensione o interruzione del procedimento: a seguito del rinvio il processo rimane attivo a tutti gli effetti, pertanto non è necessario alcun atto di impulso processuale per proseguirlo, di conseguenza nella fattispecie non ha alcun senso ipotizzare l'inattività delle parti.

* Matteo Busico Dottore commercialista, PhD in diritto processuale tributario Membro del comitato scientifico della Fondazione School University

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