Civile

Tasse non versate, nessuna liquidazione anticipata

La rilevanza delle imposte Ires e Iva non rappresentano pericoli per la riscossione

di Laura Ambrosi

La rilevanza delle somme non versate per Ires e Iva non rappresenta di per sé il pericolo per la riscossione che giustifica l’adozione della liquidazione anticipata. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 9212 depositata il 6 aprile. Una società impugnava una cartella di pagamento notificata per il recupero di Ires e Iva pretese per la liquidazione anticipata. Tale norma prevede che se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere a controllare l’effettuazione dei versamenti di imposte, contributi e premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. Nel ricorso veniva eccepita l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo perché mancava la motivazione sul pericolo per la riscossione. Entrambi i giudici di merito annullavano il provvedimento nel presupposto che il mero omesso versamento non rappresentasse un valido motivo. L’Ufficio ricorreva in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma: secondo la tesi erariale non era stato emesso un ruolo straordinario, come di solito accade in ipotesi di accertamento, bensì un controllo manuale anticipato per mancato versamento di imposte per alti importi. I giudici di legittimità hanno rilevato che il collegio di appello, applicando la norma citata dall’Ufficio non aveva ravvisato pericoli per la riscossione. Disposizione che subordina la liquidazione cosiddetta anticipata solo «se vi è pericolo per la riscossione». Nella specie, la Ctr aveva escluso che la mera gravità o la rilevanza delle somme non versate rappresentassero un pericolo, poiché occorreva una più specifica motivazione.

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