Civile

Tassi soglia di usura, la Cassazione detta le regole per individuare la categoria

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di Marco Rossi

In caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate per la definizione dei tassi soglia l'interprete deve procedere a individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenta rispetto alle diverse tipologie previste, attribuendo rilievo, a tal fine, alla natura, all'oggetto, all'importo, alla durata, ai rischi ed alle garanzie. Nel caso di specie, in particolare, l'operazione di finanziamento a stato di avanzamento lavori con garanzia reale è stata ricondotta alla tipologia dei mutui e non «altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine», in considerazione – soprattutto – della similitudine in ordine ai profili di rischio.
E' quanto ha recentemente sancito la Suprema Corte di Cassazione (sezione I, sentenza n° 22380 del 6 settembre 2019) fornendo importanti indicazioni agli operatori, oltre che alla magistratura di merito, al fine di individuare in modo corretto la categoria (e quindi la soglia) da assumere per determinare l'usurarietà delle condizioni applicate ad un rapporto di finanziamento.


Le difficoltà - In effetti l'evoluzione della tecnica finanziaria, insieme alla complessità delle operazioni di finanziamento poste in essere, non rende talora immediato l'inquadramento di un determinato contratto nelle diverse classi che definiscono, a partire dalla rilevazione trimestrale, i tassi soglia per verificare la conformità rispetto alla disciplina antiusura.
L'aspetto è cruciale in considerazione della circostanza che per ciascuna tipologia di operazione è stabilito un tasso soglia diverso che, pertanto, può influenzare in modo decisivo la conclusione in ordine alla conformità (o meno) dell'onerosità praticata.
Tra l'altro, è pure chiarito che il giudice di merito ben può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti.

Il caso - La fattispecie esaminata, come anticipato, concerne un finanziamento "a stato di avanzamento lavori", che era stata ricondotta alla categoria degli «altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine», enucleata nel corso del 2003 distinguendola dalla più specifica tipologia dei mutui.
In questo caso, il Tribunale aveva valorizzato, per escludere l'utilizzo della soglia dei mutui, le caratteristiche dell'operazione, posto che la stipula non importerebbe affatto la consegna del denaro alla parte mutuataria, se non in una minima parte iniziale.
Del resto, mentre il contratto di mutuo in senso proprio è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale, con obbligazioni da una sola parte, il quale si perfeziona soltanto con la consegna di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili, il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio.
Tanto è vero che se il contratto di mutuo si perfezionato con la traditio, ossia con la consegna del denaro al mutuatario che ne acquista la proprietà, il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto.
Tali differenze, nondimeno, non sono decisive secondo la Corte a trattare diversamente, ai fini dell'individuazione del limite di usurarietà la fattispecie dei mutui da quella dei finanziamenti ad avanzamento lavori assistiti da garanzia ipotecaria.
Osservando, soprattutto, l'elemento del rischio e delle connesse garanzie, infatti, si deve desumere l'omogeneità tra i contratti di finanziamento ipotecario a stato di avanzamenti e quelli di mutuo, con l'utilizzazione – ai fini della verifica – della soglia relativa a quest'ultimo.
A conclusioni diverse, infine, non può neppure condurre il fatto che la garanzia inerisca a un bene sprovvisto, prima del completamento dell'opera, di un valore di mercato particolarmente significativo, posto che tale condizione è bilanciata dall'erogazione frazionata delle somme mutuate, che segue la puntuale verifica dell'esecuzione dei lavori.
Tali caratteristiche – anzi – conducono a confermare che, soprattutto osservando il grado di rischio, il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori assistito da ipoteca presenta evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 6 settembre 2019 n. 22380

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