Amministrativo

Telepass, Tar Lazio conferma sanzione Agcm a Telepass su Rc Auto

Tutte respinte le doglianze dei ricorrenti. Per il Tar non vi è stata alcuna duplicazione di tutela e l'eventuale conformità alle regole di privacy non manda esenti le società dalle violazioni

di Francesco Machina Grifeo

Il Tar Lazio, sentenza n. 603/2023, ha respinto il ricorso di Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.r.l. contro la sanzione di 2 milioni di euro emessa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel marzo 2021 (provvedimento n. 28601) per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistente nell'aver fornito informazioni ingannevoli e/o carenti sulla raccolta e trattamento dei dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo relativo a polizze RC Auto tramite APP Telepass e sulle modalità di preventivazione, vietandone la diffusione o continuazione.

Condotte dunque ritenute idonee a indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. La segnalazione all'Agcm era pervenuta dalla Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (ANAPA). Ai consumatori veniva prospettata la semplicità e la convenienza del rinnovo dell'assicurazione attraverso la APP di Telepass, con una modalità che enfatizzava la velocità del servizio, senza che però fossero consapevoli dell'identità delle compagnie e del modo di calcolo del preventivo.

Tutte respinte le doglianze dei ricorrenti. Per il Tar infatti non vi è stata alcuna duplicazione di tutela o di oneri a carico del professionista e l'eventuale conformità alle regole poste dalle regole in materia di privacy non manda esenti le società ricorrenti dalle contestate violazioni. Riguardo poi il supposto difetto di istruttoria, il Tribunale afferma che non sussisteva alcun obbligo di legge di interpellare il Garante privacy, che peraltro è autorità generalista preposta alla tutela trasversale di un diritto fondamentale e non un'Autorità regolatoria di settore.

Mentre il fatto che l'algoritmo rispettasse i parametri individuati dall'Ivass "non neutralizza la scorrettezza della pratica, giacché, al fine di salvaguardare il preminente interesse del consumatore di esercitare in modo consapevole la propria libertà negoziale, i professionisti devono porre in essere modelli di comportamento improntati a specifica diligenza, al fine di salvaguardare la libertà prenegoziale del cliente". Con riguardo poi all'entità della sanzione, l'Autorità ha correttamente tenuto conto della "dimensione economica e del fatturato delle imprese". In ultimo, neppure vi è stato un ravvedimento operoso avendo Telepass posto in essere soltanto "un comportamento interruttivo della condotta violativa".

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