La decisione assunta dal Governo (Consiglio dei ministri del 28 marzo u.s.) si basa sulle ripetute richieste delle associazioni di maggiore rappresentanza delle imprese (Confindustria e Confcommercio) volte a caldeggiare uno slittamento dei termini entro cui doversi assicurare. Ciò per consentire alle imprese (soprattutto quelle di piccole dimensioni) di poter confrontare le offerte presenti sul mercato e risolvere complessità operative.
Proprio il giorno – 31 marzo – in cui scadeva il termine ultimo per le imprese produttive per adempiere all'obbligo, introdotto con legge 213/2023, di assicurarsi per i rischi catastrofali, è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" il decreto legge 39/2025. Tale decreto legge prevede un differimento del termine di cogenza del suddetto obbligo per le imprese di piccole (comprese le micro) e medie dimensioni.
La ratio dello slittamento
La decisione assunta dal Governo (Consiglio dei ministri del 28 marzo u.s.) si basa sulle ...
Argomenti
I punti chiave
- La ratio dello slittamento
- Il contenuto del Dl n. 39/2025: il differimento dell'obbligo di assicurarsi
- Il Dl non incide sull'obbligo a contrarre previsto in capo alle Compagnia di assicurazione: riflessi operativi
- Il Dl non incide sulla disciplina prevista dalla legge 213/2023 e dal Dm 18/2025
- 1. Soggetti tenuti a stipulare una copertura assicurativa
- 2. Eventi da assicurare
- 3. Beni da assicurare
- 4. Danno indennizzabile
Istituti di pena: bilanci e riflessioni per mettere mano a riforme urgenti
di Fabio Fiorentin - Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia