Penale

Tenuità del fatto esclusa per abitualità anche se i precedenti reati sono stati oggetto di patteggiamento

Rileva la "commissione" di fatti punibili della medesima indole e non che per essi sia intervenuta un'effettiva condanna

di Paola Rossi

La Cassazione conferma che il giudice non può riconoscere la tenuità del fatto se l'imputato ha patteggiato la pena per precedenti reati della stessa indole. Non è, infatti esclusa l'abitualità a reiterare le medesime condotte dalla circostanza che nel patteggiamento manchi la fase di accertamento, in conseguenza dell'accordo delle parti sulla pena da applicare. La finalità di economia processuale realizzata con l'accordo sulla pena, saltando la cognizione del giudice, presuppone un'ammissione di responsabilità espressa dalla volontà dell'imputato di patteggiare.

Come spiega la Cassazione, con la sentenza n. 2484/2022, ciò che rileva è la "commissione" del fatto-reato. E nel patteggiamento esso è dato per presupposto. Quindi non è la "condanna" il sintomo della tendenza a reiterare il reato della stessa indole, ma la circostanza che l'imputato l'abbia comunque già commesso in passato. Infatti, la condanna può non sopraggiungere per diverse ragioni, compreso il caso in cui per il reato precedentemente commesso sia stata riconosciuta proprio la causa di non punibilità della tenuità del fatto.

Nel caso risolto la Cassazione conferma la non applicabilità della causa di non punibilità ex articolo 131 bis del Codice penale, al ricorrente condannato per evasione dai domiciliari, perché aveva già patteggiato la pena in altri due casi di imputazione per il medesimo reato.

Secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza di legittimità, non è quindi sostenibile l'argomento difensivo dove afferma che in caso di patteggiamento non vi sia prova dell'avvenuta commissione del reato. Va ribadito che la Cassazione considera abituale il reato anche se per i precedenti reati della stessa indole sia stata riconosciuta la causa di non punibilità ex articolo 131 bis del Codice penale: l'abitualità riscontrata rende inutile l'esame della tenuità del fatto derivante dall'ultimo reato commesso.

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