Tenuità del fatto per il vu cumprà che vende 4 borse e 4 paia di scarpe contraffatte
La Corte d'appello aveva negato il beneficio in quanto aveva giudicato l'uomo di colore secondo l'articolo 474 del cp (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
Tenuità del fatto per il vu cumprà che intende vendere un quantitativo decisamente censurabile di merce contraffatta: 4 borse e 4 paia di scarpe. E' quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 24286/23.
La Corte d'appello
Per la Corte d'appello, invece, non andava accordato alcun beneficio perché l'articolo 474 del cp, ossia introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, rappresentava un capo d'imputazione talmente grave da non poter concedere la tenuità del fatto. La Cassazione, però, ha puntualizzato che per escludere la particolare tenuità è necessario considerare la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, la tipologia dei beni giuridici protetti, l'entità delle disposizioni di legge violate, la finalità e le modalità esecutive delle condotte.
Il precedente di legittimità del 2016
Proprio per rafforzare il proprio ragionamento gli Ermellini hanno richiamato un precedente arresto delle Sezioni unite del 2016 (Tuschaj) secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto – sulla base di quanto disposto dall'articolo 133, comma 1 del cp, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dall'entità del danno o del pericolo. Nel caso di specie la Corte territoriale si è limitata a escludere la particolare tenuità del fatto sulla base del numero di prodotti (4 borse e 4 paia di scarpe) con marchio contraffatto, senza tuttavia procedere a una valutazione dei criteri forniti dall'articolo 133. In conclusione la Cassazione ha giudicato la sentenza di merito come viziata e, quindi, da annullare.