Penale

Tenuità del fatto per l'immigrato che riceve il permesso di soggiorno qualche mese dopo il fermo

Il cittadino albanese era stato condannato al versamento di 5mila euro a titolo di ammenda

di Giampaolo Piagnerelli

La mancanza del permesso di soggiorno, rinnovato solo dopo qualche mese, e la presenza di precedenti di polizia (non meglio specificati) sono condizioni sufficienti per l'applicazione verso lo straniero della particolare tenuità del fatto. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 13766/21. Venendo ai fatti un cittadino albanese è stato condannato dall'articolo 10-bis del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 alla pena di 5mila euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. Il tutto si era verificato perché al momento del fermo, lo straniero, non aveva il permesso di soggiorno che gli sarebbe stato rinnovato qualche mese dopo.

L'immigrato ha proposto ricorso per escludere la punibilità del fatto per particolare tenuità, peraltro comprovata dalla sopravvenuta regolarizzazione della sua presenza in Italia e non contraddetta dal riferimento ai "precedenti di polizia". La Cassazione ha ritenuto fondato l'appello del ricorrente precisando che rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado di colpevolezza, non giustificavano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento avrebbe potuto recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute alla persona sottoposta a indagini o dell'imputato. I Supremi giudici, pertanto, hanno richiamato l'articolo 131-bis cp secondo cui "in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della configurabilità del presupposto ostativo della abitualità del reato, non rileva la mera presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di precedenti di polizia, di cui si ignora la sorte, dovendo il giudice sollecitato dalla difesa o anche d'ufficio verificare l'esito di tali segnalazioni per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino l'abitualità del comportamento dell'imputato".

La sentenza impugnata si palesa pertanto gravemente carente, così da imporre l'annullamento con rinvio al giudice di pace di Venezia in diversa composizione personale per un nuovo giudizio che tenga conto delle condizioni che legittimano l'adozione di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.

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