Penale

Tenuità del fatto per l'officina non autorizzata che solo occasionalmente fa piccoli lavori di riverniciatura

Il reato per emissioni illegali, compresi i componenti organici volatili, ha minimi edittali compatibili con la tenuità del fatto

di Paola Rossi

Se il meccanico saltuariamente rivernicia parti di veicoli non è esonerato dall'obbligo di richiedere specifica autorizzazione a causa delle emissioni in atmosfera dei Cov contenuti nelle vernici, quali i solventi. La dispersione nell'aria di sostanze è alla base dell'obbligo autorizzatorio. E il reato previsto dall'articolo 279 del Codice dell'ambiente sussiste per la mancanza di autorizzazione in sé, a nulla rilevando l'entità dell'impatto sull'ambiente di tale attività in concreto. L'ammenda minima di mille euro prevista al primo comma dell'articolo 279 consente però di riconoscere - in caso di non abitualità della condotta - la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex articolo 131 bis del Codice penale. Per cui il giudice richiesto della sua applicazione non può mancare di argomentare sull'accoglimento o meno dell'istanza di parte. Per la mancanza di motivazione su tale punto la Cassazione ha, infatti, annullato la condanna al pagamento dell'ammenda di mille euro comminata al titolare della piccola officina.

Scatta comunque il reato per le emissioni in atmosfera in assenza di specifica autorizzazione dello stabilimento che le produce. La Cassazione, con la sentenza n. 38182/2021, ricorda che il reato è permanente, cioè basta che l'attività sia svolta, ed essendo reato di pericolo rileva di per sé la mancanza del titolo autorizzatorio: cioè a prescindere se le emissioni in concreto superino le soglie stabilite dalla legge.

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