Civile

Termine triennale di prescrizione per l’azione di regresso dell’Inail sul datore di lavoro

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di Mario Finocchiaro

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che - ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale - decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa.

La pronuncia - Le Sezioni Unite con la sentenza 5160/2015 compongono un contrasto di giurisprudenza manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici. Premesso (come già Cassazione, sezioni uninte, sentenza 16 aprile 1997 n. 3288, in Guida al Diritto, 1997, f. 19, p. 36, con nota di De Ritis, Nella fase di accertamento delle responsabilità necessaria una tempestiva azione dell'istituto) che il termine triennale previsto dall'articol 112, ultimo comma del Dpr n. 1124 del 1965, nel caso in cui l'accertamento del fatto reato sia del tutto mancato, è un termine di prescrizione e non di decadenza, ha, in primis escluso possa seguirsi l'assunto fatto proprio da Cassazione, sentenza 18 agosto 2000 n. 10950, secondo cui, in particolare, il termine in questione decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (atteso che in tal modo la decorrenza della prescrizione sarebbe affidata alla iniziativa del creditore, onerato della prescrizione e il credito potrebbe divenire, in ipotesi, in sostanza anche imprescrittibile). Parimenti - hanno ancora evidenziato le Sezioni Unite - non può condividersi l'indirizzo secondo cui nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, il termine in parola decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell'infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale (tenuto presente che una tale conclusione risulta in evidente contrasto con la pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa, rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro, dovendosi ritenere che l'Inail bene può agire in regresso anche prima che il reato sia estinto, per cui, nel contempo, bene può decorrere il termine di prescrizione fin da quando il diritto di regresso può essere fatto valere, in base al principio generale di cui all'art. 2935 Cc). Va, invece, hanno concluso le Sezioni Unite ,ribadita la soluzione secondo cui nella ipotesi non sia stato iniziato alcun procedimento penale, il termine triennale di prescrizione decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (come ritenuto, tra l'altro, da Cassazione, sentenze 11 marzo 2011 n. 5879 e 3 marzo 2011 n. 5134).

Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 16 marzo 2015 n. 5160

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