Terrorismo: scatta la condotta di "arruolamento passivo" con disponibilità a compiere le azioni
Per ritenere integrata la condotta di "arruolamento passivo" prevista dall'articolo 270 quater, comma 2, del Cp, non è necessaria la prova del "serio accordo" con l'associazione, ma è invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati dall'associazione (nella specie, Al Quaeda). Lo prevede la Suprema corte con la sentenza n. 23168 del 2019.
Del resto, il segno distintivo della condotta di arruolamento è la sua connotazione "individuale", che segna la sua differenziazione netta rispetto alla condotta di partecipazione (articolo 270-bis, comma 2, del Cp), che, invece, presuppone l'innesto del partecipe nella struttura organizzata e, dunque, la prova dell'esistenza di un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente.
Detto altrimenti, proprio per evitare di sovrapporre la condotta di arruolamento a quella di partecipazione all'associazione, non è necessario che l'accettazione della richiesta individuale di arruolamento avvenga attraverso la stipula di un "serio accordo" tra l'arruolato e l'organizzazione, essendo sufficiente la messa a disposizione incondizionata del neo-arruolato alla commissione di atti terroristici (ciò che nella specie la Corte ha ritenuto essere stato adeguatamente motivato in sede di merito, attraverso la valorizzazione di plurimi indizi, quali, tra gli altri, l'effettuazione di un viaggio in Siria, il tenore di alcune conversazioni intercettate in cui l'imputato non negava che un secondo viaggio in Siria fosse funzionale al congiungimento con le milizie dell'organizzazione terroristica, il rinvenimento di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista).
La Corte prende espressamente le distanze da Sezione I, 9 settembre 2015, Pm in proc. Elezi e altro, secondo cui, invece, in tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di "arruolamento" è equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che aderisce. Peraltro, la sentenza qui massimata chiarisce che la punibilità della condotta di chi si arruola, mettendosi a disposizione dell'organizzazione nei termini sopra riportati, esclude pur sempre la punibilità delle persone che si limitano a condividere la ideologia terroristica (jihadista o altro), ma che appunto non hanno manifestato la concreta disponibilità a compiere atti con finalità terroristica. Ciò che garantisce la compatibilità dell'articolo 270-quater , comma 2, del Cp con il "principio di offensività", che deve essere rispettato anche quando si comprendono nell'area del penalmente rilevante condotte che, come quella dell'arruolamento non generano danno, ma solo pericolo.
Cassazione -Sezione II penale -Sentenza 27 maggio 2019 n. 23168