Amministrativo

Terzo mandato, Cnf obbligato a pubblicare i compensi dei legali per la difesa in giudizio

Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo il ricorso di un avvocato che chiedeva di visionare preventivi e parcelle

di Francesco Machina Grifeo

Il Tar del Lazio, sentenza n. 1921 del 16 febbraio scorso, ha deciso che il Consiglio nazionale forense dovrà pubblicare nel termine di 30 giorni il preventivo ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli avvocati ingaggiati per la difesa in giudizio nelle controversie relative alla richiesta di annullamento delle elezioni per superamento del limite del doppio mandato.

Accolto dunque il ricorso dell'avvocato Maria Casiello contro la nota (del 25.6.2020, n. AMM25/06/20038794U) con la quale il Consiglio le aveva negato il diritto di accesso ai documenti richiesti. Improcedibile invece l'altra parte del ricorso, considerato che le delibere di conferimento degli incarichi di difesa (istanza di accesso del 13.5.2020) sono già state pubblicate nel sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per il Collegio è "evidente che l'istanza rigettata dal CNF è un'istanza di accesso civico ex art. 5, comma 1, del d.lgs. m. 33 del 2013". In questo senso, ai fini del decreto, anche agli ordini professionali si applicala medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni. "È dunque pacifico - si legge - che anche gli ordini professionali siano tenuti all'applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 e, dunque, siano tenuti agli obblighi di pubblicazione da esso previsti".

In secondo luogo, la decisione ricorda che fra i dati da comunicare sono ricompresi i "compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione". E le "FAQ" pubblicate dall'Anac, il 30 luglio 2020, hanno chiarito che "nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori"".

Inoltre, i compensi sono da pubblicare "al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato". Peraltro, anche l'articolo 4 bis del Dlgs n. 33 del 2013 prevede un obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'impiego delle risorse pubbliche.

"Non appare dubbio, alla luce delle coordinate normative riportate – conclude il Tar -, che il CNF fosse tenuto a pubblicare i dati relativi ai compensi degli avvocati a cui ha conferito incarichi per la sua difesa e rappresentanza nelle controversie indicate nell'istanza del 13.5.2020 per cui è causa". Ragione per cui la nota (del 25.6.2020, n. AMM 25/06/20038794U) va annullata e "il CNF va condannato all'ostensione/pubblicazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©