Penale

Testamento falso, il beneficiario non può esserne ritenuto automaticamente responsabile

La Cassazione, sentenza n. 29877/2020, ritiene insufficiente il criterio del cui prodest in assenza di altri indizi convergenti

di Francesco Machina Grifeo

Il criterio del "cui prodest", per sé solo, non è sufficiente a ritenere che la falsità del testamento olografo, accertata in giudizio, sia opera di colui che vi compare come unico beneficiario. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con una avvincente sentenza, la n. 29877 depositata il 28 ottobre, che ha annullato la condanna decisa dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti del ricorrente per aver falsificato le ultime volontà di una signora molto facoltosa.

Costui, ricostruisce la decisione, con un testamento autentico del novembre 2009 era stato nominato unico erede ed esecutore testamentario per una serie rilevante di legati (a favore di una decina di persone, parenti e non, aventi ad oggetto importanti proprietà immobiliari). Grazie a d ue successivi testamenti, del maggio e giugno 2012, apparentemente redatti dalla mano della de cuius, ma poi rivelatisi completamente falsi (realizzati in parte con la tecnica del "ricalco" e in parte della "imitazione"), l'imputato diventava erede universale. Destinatario dunque di tutta la liquidità, fondi, cassette di sicurezza, mentre dei legati non v'era più traccia.

Tanto è bastato, ai giudici di merito, per condannare il ricorrente sul rilievo che "non è dato comprendere chi, se non l'imputato, possa avere avuto interesse a porre in essere una contraffazione a vantaggio dell'imputato stesso".

Per la V Sezione penale però il ragionamento non torna. Infatti, si legge nella sentenza, "l'ordito argomentativo non soddisfa la regola metodologica sancita dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. perché pur enucleando un indizio certo, grave e preciso a carico dell'imputato non riesce ad individuarne altri". E cita le Sezioni Unite "Andreotti" che hanno definito "superata e ormai ripudiata la teoria del cui prodest", affermando che la generica ed equivoca individuazione di un'area di "interesse" al compimento del delitto (in quel caso un omicidio) costituisce solo ragione di sospetto, supposizione o argomento congetturale" che ha bisogno però di essere avvalorata da altri elementi certi.

Per i giudici dunque se è pacifico che sussiste l'elemento dell'interesse, in quanto entrambi i testamenti falsi "contengono disposizioni favorevoli solo all'imputato" che diverrebbe erede univerdale di un patrimonio "di gran lunga superiore ai 15mln di euro" (rientrando di una fetta cospicua di immobili dispersi in legati), tuttavia difettatono quegli ulteriori elementi capaci di integrare un "ulteriore indizio idoneo ad accedere alla successiva valutazione di convergenza con quello dell'Interesse".

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