Nel testamento olografo l’indicazione completa di giorno, mese e anno costituisce un requisito essenziale di forma. Dunque, la presenza del solo anno rende l’atto annullabile, senza che sia necessario dimostrare uno specifico interesse collegato alla data. Lo ha confermato la Cassazione (ordinanza n. 17356/2026) precisando anche che la mera accettazione dell’eredità, la pubblicazione del testamento, la denuncia di successione non integrano una convalida del testamento invalido.
Il caso riguarda un testamento olografo, pubblicato dal notaio, dove la data era indicata in modo incompleto: figurava soltanto l'anno“1996”, senza il giorno e il mese. La Corte di appello (in sede di rinvio), in riforma della sentenza di primo grado, ne aveva dichiarato l’invalidità per incompletezza della data. E aveva aggiunto che la convalida, ex art. 590 c.c., era ammessa purché risultasse provato che il soggetto legittimato a impugnare ne conoscesse il vizio e, tuttavia, lo avesse confermato espressamente oppure vi avesse dato volontaria esecuzione in modo inequivoco. Non poteva invece essere considerata tale “la mera chiamata o la sola accettazione dell’eredità”, così come la pubblicazione o la presentazione della denuncia di successione e, nel caso di specie, della voltura catastale. Infine, non poteva neppure adeguatamente dimostrare che il giorno della pubblicazione del testamento tutti gli eredi fossero presenti davanti al notaio.
Nel rigettare il ricorso, la II Sezione civile ricorda che, nel testamento olografo, “l’incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell’atto, poiché trattasi di requisito, richiesto dall'art. 602, comma secondo, c.c., ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde”. E ciò “anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie”.
Inoltre, la Suprema corte afferma che le dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale erano favorevoli a chi le rendeva, perché servivano a sostenere la tesi della convalida del testamento. Perciò non potevano valere come confessione, che per definizione riguarda fatti sfavorevoli al dichiarante; al più costituiscono indizi da valutare insieme ad altri elementi. Anche le presunte ammissioni contenute negli atti processuali non hanno valore confessorio, perché la confessione giudiziale spontanea richiede una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte, oppure un difensore munito di uno specifico mandato a confessare. La normale procura alle liti non basta.
E ancora, l’uso gratuito di un appartamento (uno dei beni caduti in successione) da parte di due dei coeredi, non si vede come possa integrare una convalida ex post, ai sensi dell’art. 590 c.c., “e non già il semplice esercizio di una legittima facoltà del diritto di comproprietà sul bene”.
L’esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla, ricorda la Corte, “deve essere attuata esclusivamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto e deve consistere in un’attività positivamente e concretamente rivolta all’attuazione della disposizione testamentaria”. Per cui, conclude la decisione, deve escludersi che possa valere un “atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento che lasci desumere, puramente e semplicemente, l’intenzione di convalidare, posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all’esterno, non significa esecuzione, né equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius”.

