Giustizia

Tirocini negli Uffici giudiziari, per le borse di studio domande entro il 5 giugno

In G.U. il Decreto con le risorse (11.566.006 euro). Graduatoria, in base all'ISEE. Previsti 400 euro mensili<br/>

di Francesco Machina Grifeo

Ai blocchi di partenza per l'invio delle domande per le borse di studio legate ai tirocini formativi negli Uffici giudiziari. È stato infatti pubblicato sulla G.U. n. 107 del 6 maggio scorso, il Decreto 31 dicembre 2020 del Ministero della Giustizia di concerto col Ministro delle Finanze recante "Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2020".

L'ammontare delle risorse è stato fissato nel limite di 11.566.006 euro. La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale si è svolto il tirocinio, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e cioè entro il 5 giugno. L'importo della borsa di studio è determinato in quattrocento euro mensili.

L'accesso al beneficio, recita il decreto, avrà luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. In caso di pari valore dell'ISEE saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età. La graduatoria è nazionale.

La domanda di assegnazione della borsa di studio dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) la data di inizio del tirocinio;
d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;
e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione.

In caso domanda incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per integrarla che non potrà però superare il decimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo. La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza dal diritto all'attribuzione della borsa di studio.

La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti di appello nonché il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda.

Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita. Ai fini della revoca del beneficio, invece, sarà il magistrato formatore, a comunicare "immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante".

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