Tosap, esenzione dal tributo ex articolo 49, comma1, lettera a), del Dlgs n. 507 del 1993
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche esenzione ex articolo 49, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Riferibilità dell'occupazione al soggetto esente - Necessità - Conseguenze - Concessione per la realizzazione di un'opera pubblica - Soggetto passivo d'imposta - Esecutore dell'opera - Esenzione - Esclusione - Fondamento.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'articolo 49, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 maggio 2017 n. 11886
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Società appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Occupazione del demanio comunale - Esenzione ex articolo 49, lettera a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Esclusione - Fondamento - Esenzione ex articolo 49, lettera e), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Condizioni.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la società appaltatrice di un comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non ha diritto all'esenzione, ex articolo 49, lettera a), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che l'occupazione del suolo pubblico non è direttamente riconducibile all'ente locale, essendo continuativa, in quanto connessa allo svolgimento del servizio pubblico, e non temporanea per l'esecuzione di lavori, come in un appalto d'opera. Tale attività, svolta, nella vigenza della legge 8 giugno 1990, n. 142, in base a contratto d'appalto, avente ad oggetto la concessione di pubblico servizio, rientra nella particolare ipotesi di esonero di cui alla lettera e) del medesimo articolo, subordinata alla previsione, nella convenzione originaria o in una pattuizione successiva (e non in un atto unilaterale della società), della devoluzione gratuita al comune, al termine del rapporto, degli impianti adibiti ai servizi pubblici.
• Corte di Cassazione, sezione tribunale, sentenza 13 febbraio 2015 n. 2921
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Esenzione ex articolo 49, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Riferibilità dell'occupazione al soggetto esente - Necessità - Conseguenze - Realizzazione di un passo carrabile e concessione in locazione dell'immobile a soggetto esente - Soggetto passivo d'imposta - Esecutore dell'opera - Esenzione - Spettanza - Esclusione - Pattuizioni sulla rivalsa della Tosap - Irrilevanza.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere dal soggetto esente; pertanto, nel caso di realizzazione di un passo carrabile a servizio di un immobile successivamente concesso in locazione ad un soggetto esente (nella specie Ministero per i Beni Culturali e Ambientali), non essendo l'occupazione riferibile a chi usi il passaggio, ma all'esecutore materiale dell'opera, la tassa è da questi dovuta e l'esenzione non spetta, essendo irrilevanti eventuali pattuizioni sulla rivalsa della TOSAP, che riguardano esclusivamente i rapporti privatistici tra le parti.
• Corte di Cassazione, sezione tributario, sentenza 6 agosto 2009, n. 18041
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Area del demanio comunale - Occupazione eseguita da società appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Esenzione prevista dall'articolo 49 lettera a) del d.lgs. n. 507/1993 - Esclusione - Fondamento - Esenzione prevista dall'articolo 49 lettera e) del d.lgs. n. 507/1993 - Applicabilità - Condizioni.
La società appaltatrice di un Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non ha diritto all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall'articolo 49 lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993. Da un canto, infatti, trattandosi non di appalto d'opera, in cui l'occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta dalle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori, ma dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del Comune, in cui il suolo demaniale non costituisce l'oggetto dell'intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari, non può sostenersi che l'occupazione sia direttamente riconducibile all'ente locale; d'altro canto, poiché, almeno sotto la vigenza dell'ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/1990, l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta nell'ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto, l'occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli “impianti adibiti al servizio” in questione -il cui concetto è integrato dal complesso di attrezzature e macchine necessarie all'impresa concessionaria per lo svolgimento dell'attività- rientra nella ipotesi esonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell'articolo 49, che tuttavia subordina l'esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al comune al termine del rapporto concessorio.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 giugno 2004 n. 11175
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Presupposto impositivo
Il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito, ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 22 febbraio 2002, n. 2555