Penale

Tra esercizio arbitrario ed estorsione pesa l’elemento psicologico

Le sezioni Unite con la decisione 29541 del 23 ottobre chiariscono le differenze tra le due fattispecie

di Giovanni Negri

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo e si differenzia da quello di estorsione solo sulla base dell'elemento psicologico. Infine, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si configura solo quando il terzo stesso apporta un proprio contributo alla pretesa del ceditore, senza tuttavia ricavarne un proprio utile. A queste conclusioni approdano le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 29541 del 23 ottobre che ha risolto un contrasto interno alle Sezioni semplici.

Il dato psicologico

La valorizzazione dell'elemento psicologico, rispetto a un dato materiale che i giudici ritengono comunque non esattamente sovrapponibile perché solo per la fattispecie tipica di estorsione è richiesto il verificarsi di un effetto di costrizione della vittima conseguente a violenza o minaccia, porta a ritenere che nel reato di esercizio arbitrario «l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria»; nel reato di estorsione, invece, l'agente va alla ricerca di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. L'elemento psicologico inoltre andrà accertato secondo le ordinarie regole probatorie: la speciale intensità del comportamento violento o minaccioso potrà così essere ritenuta sintomo significativo del dolo dell'estorsione.

Il concorso

Quanto al concorso è la natura dell’interesse a fare la differenza. Nel caso il terzo o i terzi abbiano perseguito un interesse proprio il concorso sarà nel reato di estrisione; quando invece l’interesse esclusivo perseguito è quello del creditore, nei limiti in cui questo sarebbe stato tutelabile in via giudiziale, allora il concorso sarà con il reato di esercizio arbitrario.

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