Lavoro

Transazion della lite, la solidarietà per l'onorario dell'avvocato vale solo per le parti del giudizio

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3052/2021, chiarendo che il vincolo non si estende a chi abbia firmato l'atto transattivo senza aver partecipato alla causa

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di Francesco Machina Grifeo

In caso di definizione della lite mediante transazione, l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori (articolo 68 del Rdl n. 1578 del 1933), grava su tutte le parti che vi abbiano aderito ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito. Ma non si estende nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia tuttavia assunto la qualità di parte processuale.Lo ha stabilito la Corte di cassazione , con l'ordinanza n. 3052/2021, respingendo il ricorso di un legale nei confronti di un soggetto che aveva firmato ad adiuvandum l'accordo transattivo, relativo ad un concordato fallimentare, ma non era parte del processo.

Secondo l'avvocato ricorrente invece l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, sempre in caso di definizione della lite mediante transazione, "grava su tutte le parti che abbiano aderito alla transazione stessa, anche quando non siano state parti del giudizio presupposto".

La Suprema corte ricorda che l'articolo 68 L.P. dispone testualmente: "Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso". Si tratta, prosegue l'ordinanza, di una norma di "stretta interpretazione" in quanto deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo contraenti (Cass. 16856/2015).

Del resto, come ha precisato la Corte costituzionale, "l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite, tanto più che la transazione deve normalmente coprire tutta l'area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti" (Corte Cost. 132/1974).

La disposizione, prosegue il ragionamento, è dunque volta ad evitare che "le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite ed impedendo la liquidazione giudiziale delle spese".

Essendo questa la ratio della legge, "la solidarietà può operare solo riguardo alle parti processuali, poiché, se, da un lato, il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso, solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell'altra in caso di distrazione e ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi dei giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione".

La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà richiede - dunque - la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista e che - proprio per effetto dell'accordo transattivo - al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo (Cass. 21209/2015).

Al di là del tenore letterale della norma, conclude la Cassazione, "appare dunque decisivo che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale non può incidere sulle sorti del giudizio e non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese, sicché non trova applicazione, nei suoi confronti, la particolare disciplina dell'art. 68 L.P.".

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Sezione 2