Transazione, l’efficacia novativa presuppone l’incompatibilità con il rapporto preesistente
L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, sicché le parti, nella composizione del rapporto litigioso, danno vita alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove e autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti. La Corte di cassazione, con l'ordinanza 20 aprile 2020 n. 7963, ha anche ricordato la differenza tra la transazione novativa e quella conservativa.
Nella prima, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale; sicché di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
La transazione è, invece, conservativa quando le parti danno vita a un accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche solo quantitative a una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali.
Cassazione- Sezione III civile -Ordinanza 20 aprile 2020 n. 7963