Comunitario e Internazionale

Transfer pricing per le operazioni finanziarie, come rispettare le linee guida Ocse ed evitare le sanzioni

Le indicazioni dell'OCSE, "in combinato disposto" con la disciplina della documentazione di transfer pricing, consentono di predisporre un set documentale mirato e completo, al fine di beneficiare della c.d. penalty protection

di Edoardo Belli Contarini e Raffaello Fossati*

Due anni fa il settore delle transazioni finanziarie cambiava volto sotto il profilo delle analisi di transfer pricing . Con la pubblicazione del documento "Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions", infatti, l'OCSE definiva per la prima volta tutti gli aspetti rilevanti per le analisi dei prezzi di trasferimento. Inoltre, venivano fornite le indicazioni coerenti sull'interpretazione del "principio di libera concorrenza" nell'ambito delle transazioni finanziarie tra "imprese associate", focalizzandosi, in particolare, sui finanziamenti infragruppo realizzati attraverso prestiti o cash pooling, garanzie finanziarie e captive insurance.

L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA

Oggi il medesimo documento dell'OCSE è stato incorporato nelle linee guida sui prezzi di trasferimento, divenendo quindi una "bussola" imprescindibile e di fondamentale importanza. Specialmente in un'economia globale in cui i governi devono garantire che gli utili imponibili delle multinazionali non siano trasferiti artificialmente fuori dalla loro giurisdizione e che la base imponibile dichiarata nel loro Paese rifletta l'attività economica effettivamente svolta.
Si inserisce, in questo contesto, il progetto "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) concepito nel 2013, con il quale i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del "G20" si sono impegnati a migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali. Un quadro normativo, quindi, in continua evoluzione.

LA PENALTY PROTECTION

Le indicazioni dell'OCSE, "in combinato disposto" con la disciplina della documentazione di transfer pricing introdotta in Italia nel 2010 ed aggiornata, anche sulla base degli esiti del citato progetto BEPS, dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 (prot. n. 2020/360494), consentono adesso di predisporre un set documentale mirato e completo, al fine di beneficiare della c.d. penalty protection.
Questi benefici si possono ora conseguire attraverso lo studio del credit rating dei soggetti coinvolti e l'utilizzo di specifici database finanziari per le analisi di benchmark; dalla definizione dei tassi di interesse conformi all'arm's length fino alla documentazione e difesa degli stessi elementi di comparazione in caso di verifica fiscale. Tali aspetti premiali interessano, non solo tutti gli operatori del settore finanziario, per i quali le operazioni di cui si tratta rappresentano evidentemente il loro core business, ma anche altri comparti.

AUTOMOTIVE E TELECOMUNICAZIONI

In effetti, le transazioni finanziarie rappresentano un elemento altrettanto fondamentale per il settore dell'automotive e per il mercato delle telecomunicazioni. Nel primo caso, si fa riferimento a tutte quelle società finanziarie operative all'interno del gruppo che erogano credito ai clienti finali e spesso anche ai vari operatori lungo filiera. Nel secondo caso, si pensi a quegli operatori che devono finanziare nuovi investimenti e strategie di penetrazione su altri mercati, con ritorni solo sul lungo periodo (da ultimo, paradigmatico è il caso di Iliad ed in passato i casi di Vodafone e Wind-H3G). Quando, infatti, i capitali in gioco sono molto rilevanti, è necessario prestare attenzione anche alla definizione del corretto rapporto tra mezzi propri e debito (infragruppo). Tale aspetto è stato infatti chiarito dall'OCSE con le citate direttive, che vanno ad integrare eventuali disposizioni nazionali, dopo essere stato incidentalmente analizzato nel caso relativo agli aiuti di stato di Fiat Finance.

Una "rete" di interesse che dunque si sta allargando sempre di più.

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*A cura di Edoardo Belli Contarini - partner e Raffaello Fossati - associato, Fantozzi & Associati*

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