Trascrizione: inesatta indicazione della persona ne determina l'invalidità
L'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, della persona contro la quale si intendeva trascrivere, ove abbia prodotto la registrazione nel conto di una persona diversa dall'acquirente, determina l'incertezza sulle persone che, a norma dell'articolo 2665 del codice civile, comporta l'invalidità della trascrizione, rendendola legalmente occulta nei confronti di terzi, senza peraltro, che possa rilevare, almeno quale sanatoria con effetto
ex tunc, la successiva correzione dell'errore originariamente contenuto nella nota. Questo il principio espresso dalla sezione II della Cassazione con la sentenza 19 marzo 2019 n. 7680.
La trascrizione nei registri immobiliari - Richiamando un precedente abbastanza risalente (Cassazione n. 45/1969), la Suprema corte di cassazione ha ricordato che la trascrizione nei registri immobiliari è informata al criterio nominativo e le annotazioni sono, quindi, eseguite con riguardo ai soggetti ai quali si riferiscono, da identificarsi con tutti i relativi dati anagrafici, ragion per cui un atto concernente un negozio immobiliare risulta legalmente occulto ai terzi se viene annotato nel conto di un soggetto diverso da quello al quale lo stesso si riferisce.
Il principio secondo cui l'indagine circa la validità della trascrizione deve effettuarsi in base al contenuto complessivo della nota, è applicabile solo per quanto attiene al problema dell'identificazione degli elementi oggettivi della trascrizione, relativi cioè alla cosa cui si riferisce e alla natura del negozio compiuto, mentre lo stesso principio non può valere per quanto si riferisce all'elemento soggettivo, che attiene alla modalità stessa della ricerca, costituente un prius nel processo logico di accertamento dell'esistenza e della validità della trascrizione.
Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 19 marzo 2019 n. 7680