Rassegne di Giurisprudenza

Trasferimento d'azienda illegittimo: due distinti rapporti di lavoro

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere trasferimento d'azienda illegittimo - Vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario - Rilevanza sul rapporto con il cedente - Esclusione.
Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2112 c.c. Una volta che pertanto sia accertata l'invalidità del trasferimento, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente. In tal caso i rapporti di lavoro sono quindi due: uno, de iure, ripristinato nei confronti dell'originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l'altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2021, n.26262

Trasferimento ramo d'azienda - Nullità - Ripristino rapporto di lavoro con il cedente - Intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con il cessionario - Irrilevanza.
Una volta accertata la nullità del trasferimento ramo d'azienda - e della conseguente cessione del rapporto di lavoro -, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico in essere con il cedente. Ne consegue che la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario non può spiegare alcun effetto con riguardo all'originario rapporto di lavoro ripristinato con il cedente a seguito della declaratoria di nullità del trasferimento.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 marzo 2020, n.6436

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Trasferimento d'azienda - In genere trasferimento d'azienda illegittimo - Offerta della prestazione lavorativa al datore cedente - Omesso ripristino del rapporto di lavoro - Obblighi retributivi del cedente - Permanenza - Detraibilità delle retribuzioni erogate dal cessionario - Esclusione - Ragioni.
In caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto l'invalidità della cessione determina l'istaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2019, n. 21158

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Trasferimento d'azienda - In genere cessione di ramo d'azienda - Nullità della cessione - Vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario - Rilevanza sul rapporto con il cedente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 febbraio 2019, n. 5998