Trasferimento d'azienda: il lavoratore è automaticamente ceduto presso la nuova spa
Si applica il contenuto dell'articolo 2112 del codice civile
La cessione dei contratti di lavoro nell'ipotesi di trasferimento d'azienda avviene automaticamente senza il rispetto di alcun termine o condizione(ex articolo 2112 del codice civile). Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 24916/20.
Con ricorso al tribunale di Palermo, un cittadino deduceva di aver lavorato per una spa con vari contratti di somministrazione-lavoro e che vi era stato un trasferimento di azienda nei confronti di una scpa (società consortile per azioni), quale successore a titolo particolare nel rapporto. Il Tribunale accoglieva la domanda di prosecuzione dell'attività lavorativa presso il cessionario. La Corte d'Appello di Palermo, invece, riteneva inammissibile la domanda per intervenuta decadenza dall'impugnativa della cessione del contratto di lavoro ex articolo 2112 del codice civile (In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano). Tuttavia il lavoratore non aveva mostrato alcun interesse a impugnare il contratto di lavoro. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore. Secondo i Supremi giudici la cessione dei contratti di lavoro nell'ipotesi di trasferimento d'azienda avviene automaticamente ex articolo 2112, e nella fattispecie non vi era alcuna necessità né onere per il lavoratore di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo senza obbligo di rispettare alcun termine decadenziale. Tale prosecuzione, infatti, era già avvenuta ope legis, sicchè è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex articolo 2112 deve fare valere l'impugnazione entro i termini di legge (ex articolo 32, comma 4, lettera c, della legge 183/10).