Trasporto: 13 minuti di ritardo nella consegna del plico non configurano un danno ingiusto
Nel caso concreto, inoltre, il vettore ha eccepito che non era stato fissato un termine per l'esecuzione della consegna e che egli non era a conoscenza del plico trasportato
Nel contratto di trasporto il vettore ha una responsabilità per danno ingiusto (ex articolo 2043 Cc) quando l'illecito sia grave e irreparabile e non, invece, quando la consegna avvenga 13 minuti dopo l'orario pattuito. Nel caso concreto, inoltre, il vettore ha eccepito che non era stato fissato un termine per l'esecuzione del trasporto e che egli non era a conoscenza del plico trasportato.
La vicenda. Nella fattispecie - precisa la Cassazione (sentenza n. 26504/22) - la Corte territoriale, nel ritenere configurabile la responsabilità extracontrattuale di una nota società di consegna, avrebbe dovuto argomentare in ordine in capo al vettore, di una condotta colposa avente i requisiti dell'illecito aquiliano ex articolo 2043 Cc, dando conto della idoneità di tale condotta «a ledere non solo i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo allo spedizioniere, ma anche posizioni soggettive spettanti al terzo danneggiato». I Supremi giudici hanno così precisato che il ritardo di soli 13 minuti nella consegna al destinatario delle cose trasferite in esecuzione di un contratto di trasporto, integra una inesattezza temporale della prestazione che è di norma socialmente tollerata e dunque giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione dell'adempimento del vettore poiché non incide negativamente, in genere, sul completo e integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio del mittente.
Conclusioni. Se dunque viene in considerazione una inesattezza temporale della prestazione che resta di norma irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità contrattuale, la Corte di merito avrebbe dovuto a maggior ragione spiegare per quale motivo tale inesattezza doveva invece ritenersi rilevante in funzione del diverso giudizio di responsabilità extracontrattuale.