Trasporto aereo, non risarcibile la mancata assistenza in aeroporto per il ritardo del volo
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale del passeggero con volo cancellato o ritardato, soggetto a una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prevista dall'articolo 9 del Regolamento 261/2004, incontra i limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale. Di conseguenza, la domanda va esclusa non essendo tale disagio riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. A precisarlo è il Tribunale di Roma nella sentenza 950/2020.
Il caso - La vicenda prende le mosse dal ritardo prolungato di un volo della tratta Santo Domingo - Roma effettuato dalla compagnia Meridiana, che dopo uno scalo tecnico a Madrid inizialmente non previsto, giungeva a Fiumicino con ben sette ore di ritardo. Successivamente una coppia di passeggeri – che aveva comprato il volo nell'ambito di un pacchetto vacanza tutto compreso - citava in giudizio la compagnia aerea per ottenere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004, pari a 600 euro ciascuno in considerazione della lunghezza della tratta per il solo motivo del lungo ritardo; nonché per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali ulteriori da essi subiti, sia per la mancata informazione e assistenza durante l'attesa in aeroporto, sia a titolo di inadempimento contrattuale. La compagnia aerea riconosceva l'indennità per il ritardo prolungato ma declinava ogni responsabilità sia per la mancata assistenza che per la vacanza rovinata.
La decisione - Dopo un passaggio a vuoto dal Giudice di pace, la vicenda giunge all'esame del Tribunale di Roma che - dichiarata la propria competenza - esclude ogni forma di risarcimento per la coppia di passeggeri, ulteriore alla compensazione pecuniaria già offerta dalla compagnia aerea. Il giudice coglie l'occasione per chiarire alcuni aspetti del Regolamento 261/2004 sul trasporto aereo, che si intersecano con la Convenzione di Montreal del 1999 sullo stesso tema e con le norme del diritto nazionale in materia risarcitoria.
Ebbene, in primo luogo non v'è dubbio sulla debenza della compensazione pecuniaria, di cui al combinato disposto degli articoli 5, 6 e 7 del citato Regolamento europeo, la quale spetta a tutti i passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato di più di tre ore e che viene quantificata diversamente in base alla distanza aerea percorsa.
Quanto alle altre voci di danno richieste, il Tribunale sottolinea che l'articolo 12 del Regolamento 261/2004 non esclude il risarcimento supplementare, il quale è però regolato dalle norme della Convenzione di Montreal e del diritto nazionale. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la prima fissa un tetto massimo risarcibile; il secondo presuppone sempre che vi sia una ipotesi espressamente prevista dalla legge oppure sia stato leso in modo grave un diritto della persona costituzionalmente tutelato. Tali considerazioni portano il giudice romano a rigettare le diverse richieste risarcitorie. In particolare, quanto alla mancanza di assistenza o al disagio subito nell'attesa e durante il volo, i passeggeri si sono limitati a sottolineare la loro preoccupazione per le condizioni di sicurezza del velivolo, nonché il loro stato di panico a seguito dell'annuncio della necessità di effettuare lo scalo tecnico, con conseguente turbamento psichico sull'esito complessivo della vacanza.
Il Tribunale respinge però nettamente tali valutazioni di tipo soggettivo ed esclude il risarcimento sia per la mancata assistenza, che non integra quel quid minimo di lesione di beni della persona oggetto di tutela costituzionale; sia per la vacanza rovinata, in quanto essendosi trattato del volo di ritorno, in assenza di altre prove, è da escludere che il ritardo abbia prodotto conseguenze ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione dalla compensazione pecuniaria a carico del vettore.
Tribunale di Roma - Sezione XVII civile - Sentenza 16 gennaio 2020 n. 950