Responsabilità

Trasporto eccezionale: sanzione amministrativa senza il rilascio di apposita autorizzazione di circolazione

Il principio non vale nel caso in cui si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli

di Giampaolo Piagnerelli

La Cassazione (ordinanza n. 3/2023) ha precisato – in materia di sanzioni amministrative - che secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 689/1981 "nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa". Tuttavia nel caso affrontato dagli Ermellini gli attuali i ricorrenti erano ben coscienti di dover comunicare la sostituzione del rimorchio, atteso che il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto "trasporto eccezionale", può avvenire, ai sensi dell'articolo 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli (si veda anche la sentenza della Cassazione, sezione 2, n. 14032 del 15 giugno 2007). Alla luce di quanto detto dunque, un errore sul fatto non può essere configurato. Si legge nella decisione della Cassazione come residuano le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (articolo 45 del Cpc), oltre alla ricorrenza della buona fede, che in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (si veda anche la sentenza della Cassazione, sezione n. 2, n. 11977 del 19 giugno 2020). Ma sia la forza maggiore, il caso fortuito e la buona fede sono state motivatamente escluse dal Tribunale, che ha sul punto esaustivamente richiamato gli elementi di fatto che deponevano per la sussistenza di un profilo soggettivo di colpa. D'altronde, l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione. Al rigetto del ricorso non è conseguita la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva avversaria.

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