Penale

Trasporto di rifiuti pericolosi, sulla confisca del mezzo la Cassazione respinge il dubbio di incostituzionalità

In realtà nel caso concreto il sequestro non era stato disposto ai fini dell'ablazione definitiva prevista dal testo unico, ma era impeditivo

di Paola Rossi

Resta valido il sequestro destinato alla confisca obbligatoria dell'autocarro utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti pericolosi, anche se l'imputato provvede alla bonifica dell'area dedicata alle operazioni di carico. La fattispecie contravvenzionale prevista dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006 comporta la legittimità, nella fase cautelare, della misura del sequestro destinato all'ablazione definitiva del mezzo.

La Corte di legittimità - con la sentenza n. 4588/2023 - ha respinto il motivo di ricorso con cui il ricorrente voleva far valere la propria attività di bonifica come causa di disapplicazione della confisca in base al dettato dell'articolo 452 undecies, comma 4, del Codice penale e contestava l'applicazione dell'articolo 259 del testo unico dell'Ambiente che non prende in considerazione l'impegno profuso dal responsabile rispetto alla confisca del mezzo. Sul punto il ricorrente ha sollevato questione di incostuzionalità delle norme del testo unico perché comporterebbero conseguenze più gravose in caso di commissione di una delle contravvenzioni previste al suo articolo 256, mentre la disciplina codicistica conterrebbe una forma di "perdono" per fattispecie più gravi, quali i delitti ambientali contemplati dall'articolo 452 undecies, che appunto prevede al suo comma 4 il venir meno della confisca quanto l'autore del reato si sia adoperato per la messa in sicurezza, bonifica o ripristino dell'area interessata dall'illecito.

La Cassazione in primis fa rilevare che, nel caso concreto, si è ancora nella fase cautelare e che non sono ancora conclusi gli esami tecnici per contornare la fattispecie concreta e definire quali siano le possibili attività pienamente riparatorie del danno o anche solo del pericolo ambientale. Ma, soprattutto, la sentenza mette in luce che il sequestro è stato adottato a fini impeditivi. Infatti, la finalità della misura cautelare impeditiva non è quella della confisca, per quanto imposta dalla legge, bensì è quella di evitare ulteriori commissioni dello stesso reato. Non vi era quindi nel caso concreto alcuna applicazione della misura a fini di confisca e l'imputato data la finalità non poteva ottenere la restituzione del mezzo a meno dell'emergere di altri vizi di legittimità della decisione cautelare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©