Rassegne di Giurisprudenza

Trattamento penitenziario: limitazioni e controllo della corrispondenza

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Ordinamento penitenziario - Detenuti - Corrispondenza - Controllo e trattenimento da parte del giudice - Limiti e garanzie.
Le norme in materia di controllo e trattenimento della corrispondenza dei detenuti, contenute nell'art. 18-ter ord. pen., incidono su diritti e interessi costituzionalmente protetti, quali la libertà e la segretezza della corrispondenza, con la conseguenza che la loro applicazione deve essere circoscritta entro limiti rigorosi, stabiliti dalla legge, e deve essere supportata da una congrua motivazione che dia conto in modo puntuale delle ragioni per le quali la specifica comunicazione epistolare oggetto di trattenimento non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 6 novembre 2020 n. 31050

Ordinamento penitenziario - Trattenimento di corrispondenza epistolare - Art. 41 bis ord. pen. - Art. 18 ter ord.pen. - Motivazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria - Contenuti.
ll trattenimento di corrispondenza può essere disposto qualora, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo: in altri termini, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 28 maggio 2020 n. 16243

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Corrispondenza diretta ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime - Trattenimento per motivi diversi da quelli relativi al contenuto della missiva - Illegittimità.
È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime, sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente), potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 maggio 2020 n. 14870

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza ex art. 18-ter legge n. 354 del 1975 - Motivazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria - Contenuti - Fattispecie.
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva disposto il trattenimento di una missiva in ragione di anomale indicazioni di numeri e di persone).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 27 febbraio 2014 n. 9689

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Trattenimento della corrispondenza - Provvedimento dell'a.g. - Indicazione dei motivi - Obbligo - Esclusione - Ragioni.
È legittimo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia disposto il trattenimento della corrispondenza del detenuto senza indicare gli specifici motivi che hanno giustificato la decisione, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 3 novembre 2010 n. 38632