Penale

Trattenimento nei Cpr: escluso il ricorso straordinario per errore di fatto

La Cassazione, sentenza n. 1049 depositata oggi, chiarisce che il rimedio è previsto solo per i “condannati” e non anche in caso di “misure amministrative”

di Francersco Machina Grifeo

In un procedimento contro la proroga del “trattenimento” nel Cpr, lo straniero, non rivestendo la qualifica di condannato, non è neppure legittimato a proporre il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (ex art. 625-bis Cpp) contro la sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il suo precedente ricorso. Lo ha stabilito la Quinta sezione penale, sentenza n. 1049 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso di un cittadino marocchino trattenuto in un Centro di permanenza per i rimpatri.

Il Giudice di pace di Oristano aveva disposto la terza proroga del trattenimento presso Macomer. La Prima sezione penale della Cassazione aveva ritenuto legittima la proroga, valorizzando: la mancata collaborazione dello straniero (21 alias, assenza di documenti); la diligenza della P.A., che aveva attivato e sollecitato il Consolato marocchino. Contro questa decisione lo straniero ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, richiamando un precedente della Prima sezione civile (ordinanza 23 luglio 2025), che - a suo dire - la Suprema corte avrebbe erroneamente ignorato, negandone l’esistenza.

Il Collegio afferma che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro i provvedimenti della Corte di cassazione è uno strumento, di carattere eccezionale, messo a disposizione soltanto del “condannato”. Mentre, nel caso concreto, il procedimento, “pur avendo ad oggetto l’accertamento della legittimità della privazione della libertà personale, non è diretto ad accertare una sua penale responsabilità”. Anche la Corte costituzionale (n. 39/2025) ha ricordato che col trattenimento viene in rilievo una misura amministrativa “di per sé estranea al fatto reato, anche se idonea ad incidere negativamente sulla libertà personale dello straniero”.

“Ne consegue – si legge nella sentenza - che lo straniero, non rivestendo la posizione di «condannato» nel senso sopra specificato, non è legittimato a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione che dichiari inammissibile o rigetti il suo ricorso”.
E ciò – prosegue la Corte – “sebbene, a seguito delle modifiche apportate all’art. 14, comma 6, t.u.imm. ad opera dell’art. 18-bis d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i provvedimenti in materia di trattenimento dello straniero presso i Centri di permanenza temporanea e assistenza siano ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.”.

Del resto, osserva la decisione, il ricorso è inammissibile anche perché, “sebbene il ricorrente abbia affermato nella sua impugnazione straordinaria che la decisione costituisce il frutto di un errore di fatto, in realtà egli prospetta in concreto un errore di interpretazione”. Poiché, infatti, “l’errore riguarda l’esistenza di un precedente giurisprudenziale e incide sulla conoscenza, da parte del Collegio che ha deciso sul ricorso, del principio di diritto in esso affermato, esso - ove sussistente - deve qualificarsi come errore di giudizio e non di fatto”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©