Civile

Tribunale incompetente, il giudice d’appello non decide nel merito

Per la Corte di Napoli la lite va rimessa al corretto ufficio di primo grado

ADOBESTOCK

di Antonino Porracciolo

Il giudice d’appello, se ritiene che quello di primo grado abbia erroneamente affermato la propria competenza per territorio, non può giudicare il merito della vicenda, ma deve rimettere le parti davanti all’ufficio giudiziario competente. Lo afferma la Corte d’appello di Napoli (presidente Magliulo, relatore Marinaro) nella sentenza 2232/2022.

Nel primo grado, il Tribunale di Torre Annunziata, dopo aver respinto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, era entrato nel merito; si trattava della richiesta di risarcimento avanzata a una compagnia telefonica da un avvocato, che lamentava di aver subìto danni a seguito della disattivazione del numero di telefono usato per l’attività professionale. Il Tribunale aveva riconosciuto il risarcimento di 3.500 euro; così la società ha presentato appello, ribadendo che la competenza territoriale spettava al Tribunale di Milano.

Nel dichiarare fondata l’eccezione, la sentenza d’appello affronta la questione se la controversia debba ugualmente essere decisa nel merito, o se la causa vada riassunta innanzi al giudice competente.

La Corte dà atto che la Cassazione è oscillata tra i due orientamenti. In alcune pronunce si è affermato che il giudice d’appello deve trattenere la causa, giacché la vicenda non rientra tra le ipotesi tassative, previste dagli articoli 353 e 354 del Codice di procedura civile, di rinvio al primo giudice; in altre, invece, si è ritenuto necessario rimettere le parti davanti al giudice naturale, in base all’articolo 50 dello stesso Codice sulla prosecuzione del processo.

I giudici campani aderiscono a questo secondo filone. Infatti, si legge nella sentenza, nel caso in esame ricorre «un’errata affermazione di competenza (...) da parte del giudice di primo grado»; e non è corretto il richiamo agli articoli 353 e 354, perché «il senso di quelle norme è che il giudice d’appello non può – salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme – restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest’ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti» che avrebbe dovuto pronunciare quel giudice.

Dunque, se l’ufficio di secondo grado decidesse il merito della causa che il primo giudice non poteva esaminare, appunto perché incompetente, «farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva». E ciò determinerebbe anche la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione; che, pur non avendo rango costituzionale, «esiste comunque nella legge ordinaria».

Così la Corte di Napoli ha assegnato alle parti il termine di 60 giorni per riassumere la causa di fronte al Tribunale di Milano.

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