Famiglia

Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie: più armi contro la violenza domestica

La casa famiglia deve essere un'opzione residuale. La casalinga ha diritto a una quota dello stipendio del marito

di Francesco Machina Grifeo

Tra le principali innovazioni proposte dal Governo al Ddl n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, di cui si discuterà oggi pomeriggio in Senato, vi è l'istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Secondo Palazzo Chigi si tratta di una riforma processuale, che non incide sul diritto sostanziale di famiglia ma ne incrementa le garanzie nei relativi giudizi.

L’articolazione sarà in Tribunali circondariali e, quale organo centrale, un Tribunale distrettuale. I Tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma trasformati in queste ultime nuove articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni.

Il Tribunale delle famiglia sarà supportato anche da un Ufficio del Processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali.

Si introducono anche per il giudizio minorile regole processuali uniformi, con l’intento di fornire un assetto organico e coerente, per una più salda garanzia dei diritti delle parti: contraddittorio, rispetto dei tempi, contenuto e deposito degli atti, poteri del giudice, ecc

LE PRINCIPALI NOVITÀ

L’articolo 403 attribuisce all’autorità, la possibilità di mettere in sicurezza i minori (in caso di maltrattamenti ad esempio) o affidandoli a familiari idonei o in una casa famiglia. Sino a oggi invece la legge non prevedeva tempi definiti, per cui poteva accadere che i bambini stessero mesi in una casa famiglia, “in via provvisoria”, senza l’assunzione di adeguati provvedimenti e senza che nulla di fatto succedesse.

Nell’ipotesi di riforma, il servizio sociale dovrà comunicare alla Procura dei Minorenni entro 24 ore il provvedimento di affido del minore alle case famiglie. E le Procure riferire al giudice, che può o convalidare o revocare.

Il giudice dapprima valuta sommariamente la legittimità del provvedimento e prima di adottare la decisione definitiva convoca i genitori. Prima questo passaggio non era previsto.

Si introduce poi una norma giurisdizionale, per un provvedimento che è a protezione del bambino, ma che comunque è un atto molto forte e che ne limita la libertà. L’innovazione mira al riconoscimento della dignità del bambino e della necessità che ogni intervento debba passare attraverso un giudice del Tribunale della famiglia.

Attualmente, il Tribunale per i minorenni è solo distrettuale. Con la nuova struttura del Tribunale delle famiglie (articolata come detto in Tribunali circondariali e Tribunale distrettuale) si garantisce invece la prossimità e si cerca di valorizzare la specializzazione del giudice minorile. Attraverso la definizione delle piante organiche, infatti, ci sarà una sezione specializzata del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso ogni sede circondariale. Per garantire la prossimità, il nuovo Tribunale non si occupa solo dei minorenni, ma anche delle questioni riguardanti la famiglia. Tipo separazioni, divorzio (in sede circondariale).

Casi di violenza
Nei casi in cui – ad esempio in un giudizio di separazione – la donna alleghi di essere vittima di violenza, questo impone ai giudici di adottare provvedimenti di protezione (articolo 342 bis),di accorciare i termini di decisione e di munirsi di poteri di accertamento sommario. In questi casi, il giudice non deve proporre la conciliazione (la Convenzione di Istanbul vieta che in caso di violenza, si tenti la mediazione. In caso di violenza, non si può mediare, la vittima deve essere solo tutelata insieme ai minori, anche loro vittime).

Principi già proclamati anche nella configurazione del rito unitario del giudizio di famiglia (nella riforma, con principio di delega, quindi richiede decreti attuativi, ma entra in vigore prima del Tribunale della famiglia che richiede tempi organizzativi più lunghi).

Articolo 342 bis: ordine di protezione, si può chiedere di allontanare il convivente violento. È una misura urgente, immediata. Fino a ora, non era consentita al Tribunale dei minorenni, che poteva allontanare il convivente della madre, ad esempio solo se c’era un rischio per i minori. Ora, partendo dal presupposto che la violenza sulla donna rappresenta un pregiudizio anche per i minori, si prevede che lo strumento dell’articolo 342 bis possa essere usato anche dal Tribunale dei minori e anche nei casi in cui la convivenza è cessata.

In casi di violenza - emersi nei procedimenti civili– il giudice fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale. Con inevitabile allungamento dei tempi e rischi per le vittime di violenza.

Ora siintroduce la necessità di un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie: il giudice civile può raccordarsi con quello del penale, se trova, ad esempio nei casi di separazione, tracce di violenza. E a sua volta, la Procura deve mettere a conoscenza del giudice civile, eventuali atti contro il coniuge violento.

Il coordinamento tra autorità giudiziarie e forze dell’ordine è importante, per evitare casi in cui eventuali denunce di violenza non siano note al giudice della separazione ad esempio (a volte, è purtroppo successo di violenze ulteriori o omicidi, anche dopo una denuncia)

Obiettivo: favorire la rapidità di provvedimenti a tutela della donna vittima di violenza e del minore.

Per questo,si rendono ora possibili al giudice civile dei primi accertamenti anche sommari, per verificare la violenza, e la possibilità di provvedimenti di protezione.

Casi di allontanamento di minori dalle famiglie
Viene disciplinato con principio di delega anche il momento dell’esecuzione: deve avvenire attraverso l’ascolto anche del minore, il contraddittorio, e solo come extrema ratio, solo quando è a rischio la salute dello stesso bambino, si prevede il ricorso alla forza pubblica; questo deve essere residuale.

Per altri casi molto comuni, tipo un genitore separato che non fa vedere il figlio all’altro genitore, prima di tutto il giudice - insieme a servizi sociali e Asl - deve trovare nel contraddittorio forme di esecuzione del suo provvedimento, che non siano tali da determinare traumi nel minore.

Ancora, si introducono principi importanti, per disciplinare l’esecuzione dei provvedimenti di famiglia: oggi non è disciplinata.

Principio di delega: consente il ricorso alle forze dell’ordine, solo se è in pericolo la salute del bambino.

Introdotte più tutele processuali a difesa di minori e donne vittime di violenza.

Formazione
In caso di padri violenti, soprattutto per un accertamento tempestivo dei fatti, cresce l’impegno per la formazione dei giudici. Anche per mettere in sicurezza le vittime della violenza, che sono sia donne, che minori. La casa famiglia per i figli deve essere però un’opzione residuale. (Capita che a volte alle donne vittime di violenza vengano tolti anche i figli).

Prima di ogni decisione sui figli, va ascoltato anche il bambino, per capire ad esempio le ragioni del perché si rifiuta di vedere un genitore.

Formazione anche per consulenti tecnici: non è l’unico mezzo di prova, albi iper specializzati per neuro psichiatria infantile.

Tutela della donna, in casi di inferiorità economica
Qualora vi sia una parte debole economicamente, può chiedere al giudice che una parte dei redditi possa essere messa a sua disposizione. Esempio: la casalinga ha diritto a una quota dello stipendio del marito, anche se non si separano. È un principio di delega.

 

 



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