Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 2 e il 5 maggio 2023

di Giuseppe Cassano


Nel corso di questa prima settimana del mese di maggio le Corti d'Appello affrontano i temi del divieto di discriminazione nel mondo del lavoro, del risarcimento e degli indennizzi dei danni conseguenti ad attività estrattive (minerarie), del superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, della tutela del possesso e, infine, della svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie.
Da parte loro i Tribunali trattano dei danni cagionati da cosa in custodia, dell'accesso all'attività assicurativa, del conto corrente bancario, dello scioglimento della comunione e, infine, del mutuo solutorio.


LAVORO E FORMAZIONE
Occupazione e condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni – Parità di trattamento.

(Direttiva n. 2000/78/CE, articolo 5; Dlgs 9 luglio 2003 n. 216, articolo 2)
Osserva in sentenza la Corte d'Appello di Roma che la Direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio della Comunità Europea del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età o dalle tendenze sessuali (c.d. Direttiva "quadro").
Tale Direttiva fissa standard minimi comuni nelle leggi in vigore negli Stati membri dell'U.E. contro la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ed è stata attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, che all'art. 2, commi 1 e 2, ne ha riprodotto la definizione del principio di parità di trattamento, inteso come assenza di qualsiasi discriminazione, e i concetti di discriminazione diretta e discriminazione indiretta, mentre al comma 3, dopo aver previsto l'ambito di applicazione del divieto di discriminazione, ha individuato alcune possibili eccezioni.
Si tratta, quanto a queste ultime, di quelle differenze di trattamento, che, pur risultando indirettamente discriminatorie, sono giustificate da finalità legittime perseguite dal datore di lavoro, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso mezzi leciti e giustificati.
Il principio di non discriminazione opera, nel rispetto del canone dell'effettività, persino in controversie tra privati e obbliga i Giudici nazionali a disapplicare disposizioni nazionali non conformi ad esso e a disattendere le eventuali interpretazioni contrarie date in precedenza e, ciò, anche quando la Direttiva cit. non risulti applicabile, ovvero quando il Giudice si trovi nell'impossibilità di procedere a un'interpretazione conforme del diritto nazionale.
In altre parole, l'ambito di applicazione del principio generale di eguaglianza e non discriminazione è particolarmente ampio operando in tutte le situazioni che cadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'U.E..
Per trasporre correttamente nel tessuto normativo nazione la Direttiva de qua non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze concrete, a favore di tutte le persone con disabilità, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano ad essi di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione.
Tribunale Firenze, sezione III, 3 maggio 2023 n. 1317

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