Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 10 e il 14 aprile 2023
Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello si soffermano in tema di nesso eziologico nella responsabilità civile, corresponsabilità nei sinistri stradali, abuso del diritto, prescrizione presuntiva e, infine, effetti della cointestazione di un conto corrente.
Da parte loro i Tribunali sono chiamati a pronunciarsi sul riconoscimento di debito (e conseguente interruzione della prescrizione), sulla tutela del consumatore nelle vendite a catena, sul rapporto tra contratto preliminare e definitivo, sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e, infine, sulla responsabilità medica.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Nesso di causa – Tra condotta e danno - Chiamata in causa del terzo - Accertamento. (Cc, articolo 2055; Cp, articolo 41)
Osserva in sentenza la Corte d'Appello di Firenze come, in tema di responsabilità civile, non si possa negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi siano più cause possibili ed alternative dovendo il Giudice stabilire quale tra esse sia "più probabile che non" in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento.
Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
Del resto, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, I, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può così pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.
In tale prospettiva è a dirsi che, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia, esclusivamente, una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
• Tribunale Torino, sezione IV, 12 aprile 2023 n. 1587