Penale

Trojan, utilizzo esteso ai reati "in continuazione" prima del 31 agosto 2020

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10704 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Intercettazioni ambientali estese anche ai fatti reato espressione di un diverso disegno criminoso. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10704, con riferimento alla disciplina previgente, rigettando il ricorso di un uomo agli arresti domiciliari, in via cautelare, con l'imputazione di scambio elettorale politico mafioso con un esponente del clan dei "barcellonesi" anch'egli agli arresti domiciliari e soggetto ad intercettazioni a mezzo trojan.

Spiega la Corte: "Secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal Dlgs 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal Dl 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato, legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi".

Per il ricorrente invece non sarebbe sufficiente il collegamento di cui all'art. 371 cod. proc. pen. per superare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte ex art. 416-bis cod. pen., essendo invece necessaria la connessione qualificata, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., che però la difesa reputa insussistente rispetto al reato ascritto in via provvisoria al ricorrente. Mancherebbe, infatti, ogni legame concreto tra il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. – contestato al ricorrente - e l'associazione mafiosa, tenuto conto che la ricerca del posto fisso per il figlio dell'intercettato rispondeva ad esigenze personali e non all'interesse dell'associazione.

Per la Prima sezione penale, tuttavia, "non potendo operare la modifica dell'art. 270 cod. proc. pen. (introdotta dal d. l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7), che riguarda procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, i risultati delle captazioni autorizzate in relazione ai reati di cui al capo 1 della contestazione provvisoria, devono essere reputati utilizzabili anche nei confronti del ricorrente".

Va rilevato, infine, che, al momento dell'esecuzione dell'attività di intercettazione in contestazione, non era vigente neppure la specifica disciplina dettata per il trojan horse dal Dlgs. n. 216 del 2017. Tale norma infatti è entrata in vigore, per essere intervenute proroghe per effetto del Dl n. 28 del 2020, in relazione a procedimenti penali iscritti a partire dal 1° settembre 2020.

Nel caso di specie, dunque, trovano applicazione le regole previgenti come fissate dalla S.U. nella sentenza Scurato (26899/2016). Sicché la disciplina è quella delle intercettazioni tra presenti. La natura itinerante dei dispositivi adoperati come moderne microspie - smartphone, tablet, computer - e il fatto che tali dispositivi accompagnino le persone, anche nei luoghi riservati della vita privata - prosegue la decisione -, comporta che il captatore informatico possa essere utilizzato, secondo la normativa previgente, per realizzare intercettazioni tra presenti nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata.

Quanto poi all'individuazione della nozione di procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, la Cassazione, nel suo consesso più autorevole, ha precisato che la qualificazione del fatto-reato, deve essere ancorata a sufficienti e sicuri elementi indiziari, rinvenibili senz'altro per il caso al vaglio. Ne deriva che, in tali procedimenti, il cd. trojan horse permette la captazione anche nei luoghi di privata dimora, prescindendo dall'indicazione di questi come sede di attività criminosa in atto; sicché nemmeno risulta necessaria la preventiva individuazione di tali luoghi, trattandosi di intercettazione ambientale, dunque in re ipsa itinerante.

Deve essere dunque reputata legittima l'intercettazione tra presenti, eseguita a mezzo di captatore informatico nell'ambito di attività investigativa svolta in relazione a procedimenti per delitti di criminalità organizzata, senza che sia necessaria la preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi in cui la captazione deve essere espletata.

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