Truffa contrattuale aggravata da minorata difesa per il falso venditore on line
La possibilità di non mostrare la propria identità e di evitare la visione del bene venduto agevola la percezione del prezzo
Nella vendita a distanza l'impossibilità di incontrare de visu il venditore e di visionare il bene che si è intenzionati ad acquistare determina l'indebolimento delle possibilità di difesa dell'acquirente da eventuali truffe e l'aggravamento della posizione processuale del venditore infedele. Ciò si verifica diffusamente nelle vendite su internet, e nel caso tali circostanze di debolezza vengano sfruttate dall'autore della truffa scatta il regime sanzionatorio più severo.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 12427 /2021 ha accolto il ricorso della procura contro l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva revocato all'imputato la misura cautelare personale non ritenendo integrata l'aggravante della minorata difesa in un acquisto on line a cui era conseguito il pagamento anticipato del prezzo per un bene di fatto mai consegnato dal falso venditore.
Dice la Cassazione che proprio le modalità insite in tali tipologie di compravendite sono atte a integrare l'aggravante della minorata difesa. In particolare, quando l'acquirente - a causa della "distanza fisica" - risulti impossibilitato sia a conoscere la vera identità di chi vende, o almeno a incontrarlo personalmente, sia a poter preventivamente visionare l'oggetto del proprio acquisto.
La Cassazione riprende i principi affermati nel proprio precedente del 2017, citato in sentenza, per confermare che scatta l'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 5, del Codice penale richiamato tra le circostanze aggravanti del reato di truffa (articolo 640, comma 2bis, del Codice penale) se le modalità della vendita a distanza on line integrano la minorata difesa dell'acquirente. E ciò va ravvisato nel caso in cui chi acquista sia fisicamente impossibilitato a garantirsi la certezza e la bontà del proprio acquisto.