Penale

Truffa contro lo Stato con erogazione plurime, è delitto a consumazione prolungata

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di Giuseppe Amato

La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, non è reato permanente bensì a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo. Pertanto, prosegue la Cassazione con la sentenza 5 novembre 2019 n. 44878 , il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno (affermazione resa nell'ambito di questione in tema di competenza per territorio, radicata nel luogo in cui fu ricevuto l'ultimo rateo).

Si tratta di affermazione ampiamente convincente. Il reato di cui all'articolo 640-bis del Cp, infatti, si consuma non già nel tempo e nel luogo in cui viene emesso il provvedimento concessorio dei finanziamenti e/o si realizza la diminuzione patrimoniale per l'ente pubblico, bensì nel tempo e nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente percepisce l'ingiusto profitto consistente nelle indebite erogazioni pubbliche: solo in tale momento, infatti, si consolida la loro definitiva perdita da parte del soggetto "ingannato".

Pertanto, nel caso si tratti di erogazioni plurime, ossia - come nella fattispecie qui esaminata dalla Cassazione - di erogazioni rateizzate nel tempo, il reato è a consumazione prolungata, onde il tempo e il luogo di commissione del reato coincidono con quello di riscossione dell'ultima tranche del finanziamento, ove appunto questo abbia luogo in via frazionata (cfr., in termini, sezione II, 9 luglio 2010, Battaglia e altri, in una fattispecie in cui si discuteva della competenza per territorio e, per l'effetto, si è ritenuto corretto che avesse proceduto il giudice del luogo ove l'agente aveva percepito i finanziamenti, identificato in quello ove le relative somme erano state in ultimo accreditate sul conto corrente nella disponibilità dell'agente, mentre era stato ritenuto irrilevante il luogo ove materialmente era stato erogato il finanziamento e quello della sede dell'istituto di credito ove questo era stato in origine "appoggiato" prima del bonifico nel conto corrente dell'imputato; nonché, sezione II, 12 luglio 2013, Coraggio e altri, secondo cui, quindi, ai fini della consumazione del reato, non viene in considerazione il tempo e il luogo in cui viene emesso il provvedimento concessorio dei finanziamenti e/o si realizza la deminutio del patrimonio per l'ente pubblico, bensì il tempo e il luogo in cui il soggetto attivo concretamente percepisce l'ingiusto profitto consistente nelle indebite erogazioni pubbliche: solo in tale momento si consolida la loro definitiva perdita da parte del deceptus : pertanto, il momento consumativo del reato, ove le indebite erogazioni pubbliche siano state effettuate in via frazionata, coincide con la cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno).

Cassazione – Sezione feriale – Sentenza 5 novembre 2019 n. 44878

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