Truffa ed esercizio abusivo all’avvocato sospeso che millanta attività svolte e richiede compensi
Il motivo della sospensione dall’albo professionale - disciplinare o meno - è del tutto irrilevante in quanto l’iscrizione a esso è presupposto per il legittimo esercizio della professione di avvocato
La Corte di cassazione penale ha confermato con la propria sentenza n. 3785/2026 che commette il reato di esercizio abusivo di professione colui che sia stato sospeso - per qualsiasi ragione - dall’albo degli avvocati, ma che continui invece durante il periodo di sospensione ad agire in qualità di rappresentate del cliente per attività stragiudiziali o giudiziali. E per tali condotte fraudolente agite nei confronti del cliente ignaro della sanzione disposta dal Consiglio dell’Ordine a carico del professionista incaricato l’avvocato commette anche il reato di truffa.
L’avvocato ricorrente condannato per entrambi i reati sosteneva prima di tutto che non si debba parlare di esercizio abusivo della professione da parte di chi abbia subito la sospensione se la sanzione non è di natura disciplinare. Infatti, nel caso deciso il ricorrente era stato sospeso in ragione del mancato pagamento annuale alla Cassa avvocati.
La Cassazione ha respinto il ragionamento difensivo secondo cui varrebbe - al fine di contestare un esercizio abusivo della professione - la sostanza (rectius: la natura) del motivo che ha comportato la sospensione dall’albo professionale. Fanno, infatti, rilevare i giudici di legittimità come alla base di ogni professione debba sussistere il titolo abilitativo che coincide con l’iscrizione al proprio Ordine di appartenenza. Per cui qualunque sia il presupposto della sanzione che cancella anche temporaneamente il professionista dal proprio albo ciò ne determina la mancanza di abilitazione all’esercizio della professione.
La Cassazione conclude precisando appunto che: non è necessario che la sospensione dall’esercizio della professione disposta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati sia conseguenza di un provvedimento disciplinare, essendo sufficiente una sospensione “a qualsiasi titolo”, compresa quella derivante dall’inadempimento nel pagamento delle somme dovute alla Cassa degli avvocati. La sospensione, da qualunque causa sia generata, esclude infatti – seppure temporaneamente - l’abilitazione alla professione e rende “abusivo” l’esercizio della professione.
Infine, sul reato di truffa è fuor di dubbio che se la parte offesa avesse saputo che si affidava all’opera di un avvocato non abilitato a causa della sua sospensione in quel periodo di tempo non avrebbe dato l’incarico e non avrebbe nell’arco di più anni effettuato plurime dazioni di denaro al ricorrente sino al rilevantissimo importo di 68.000 euro.







