Penale

Truffa per erogazioni pubbliche se la Srl gonfia i bilanci per sembrare più solida

La Cassazione con la sentenza 34536/21 fornisce chiarimenti sul concorso del doppio falso in bilancio

di Giampaolo Piagnerelli

L'ente va considerato responsabile (ai sensi della legge 231/01), per il reato di truffa se - grazie alla falsità dei bilanci - ha fatto figurare la società come solida e quindi idonea per accedere ai finanziamenti pubblici. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 34536/21.

La decisione della Suprema corte

Si legge nella decisione che in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del Cp) assumono valore i bilanci (nel caso del 2005 e del 2006). La Cassazione fornisce chiarimenti sul concorso del doppio falso in bilancio. Il conseguimento del primo acconto anche se erogato sulla base del falso in bilancio (primo) per l'anno antecedente, non esclude che anche il falso dell'anno successivo (secondo) sia stato commesso al fine di dimostrare la solidità economica della società, quale presupposto indispensabile per accedere al finanziamento pubblico, in vista delle erogazioni degli ulteriori acconti. Ciò, si legge nella sentenza, è sufficiente per ritenere integrato il reato di truffa ascritto all'amministratore della società, quale presupposto della responsabilità dell'ente.

Conclusioni

La truffa, peraltro era stata accertata nel giudizio di primo grado come realizzata non attraverso le false attestazioni circa le caratteristiche degli impianti e dei macchinari, ma attraverso i falsi bilanci funzionali a rendere credibile la solidità economica della società che si trovava, invece, in grave perdita tanto che avrebbe dovuto essere posta in stato di liquidazione.

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