Civile

Truffa finanziaria, Barclays convenuta davanti al giudice italiano

Per le SU della Cassazione (24110/2020) la competenza internazionale sul risarcimento per violazone della normativa antiriciclaggio spetta al giudice nazionale

di Francesco Machina Grifeo

Sì alla chiamata in causa di Barclays Bank davanti ad un giudice nazionale per rispondere in solido di un truffa finanziaria perpetrata ai danni di cittadini italiani. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione, ordinanza n. 24110 depositata oggi, chiarendo l'ambito di operatività della giurisdizione nazionale.

Il caso è quello di una famiglia che ha affidato ingenti fondi, oltre 3 mln di euro, ad un supposto esperto finanziario basato a Londra che avrebbe dovuto investirli attraverso una società di diritto inglese. In realtà, i versamenti effettuati sui conti correnti della società, aperti presso Barclays, venivano "deviati in spese voluttuarie, effettuate in gran parte presso case da gioco, tra cui il Casino di Saint Vincent, in Valle d'Aosta". La responsabilità della banca, secondo i ricorrenti, sarebbe consistita nell'omessa applicazione della normativa antiriciclaggio, prevista dal diritto inglese (MLR, The Money Laundering Regulations) ed attuativa della Direttiva Ue. Il monitoraggio infatti avrebbe dovuto portare a qualificare come sospetti sia i 48 bonifici in ingresso su conti fino ad allora inattivi (con oggetto sociale incompatibile, ingrosso abbigliamento), sia i 133 pagamenti in uscita con carta di credito (per 2,3mln) verso una casa da gioco.

La giurisdizione italiana è stata riconosciuta in virtù dell'articolo 8 n. 1 del Regolamento Ue n. 1215/2012, avendo rinvenuto lo "stretto" collegamento tra le domande previsto come necessario per "rendere opportuna una trattazione unitaria", anche per evitare giudicati difformi. La Cassazione ha così applicato la previsione per cui i convenuti possono essere chiamati davanti al giudice dove anche uno solo di essi sia domiciliato (il presunto truffatore).

Alla medesima conclusione, prosegue la decisione, si perviene però anche per un'altra strada. E cioè: "in base alla prospettazione delle condotte dei convenuti come illeciti civili dolosi o colposi" avvenuti in Italia. Nel caso specifico infatti sia l'attività di raccolta dei capitali (verso un trust di diritto inglese mai realizzato), sia quella di vera e propria "dissipazione di quelle stesse somme nel gioco organizzato", risultano espletate in Italia.
Sotto questo profilo dunque la giurisdizione fa riferimento al luogo nel quale la vittima asserisce di aver subito il danno. E non soltanto per via del generale depauperamento della posizione patrimoniale ma proprio perché ivi si è svolto l'illecito asseritamente patito.

Tutto questo anche se l'azione è rivolta contro un soggetto la banca "con cui la vittima non aveva rapporti contrattuali diretti", che risulta dunque convenuto per una violazione commessa in altro Stato. Quanto al giudice territoriale, conclude l'ordinanza, la questione esula dal perimetro del regolamento di giurisdizione ed andrà affrontata nel prosieguo del giudizio di merito, sollevato davanti al Tribunale di Aosta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©