Penale

Truffa dello specchietto, Polizia locale sempre in servizio nel proprio ambito

La Cassazione, sentenza n. 13264 depositata oggi, ha chiarito che all’agente intervenuto fuori turno e in borghese va comunque riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale

di Francesco Machina Grifeo

Agisce come pubblico ufficiale l’agente di polizia municipale che in borghese e fuori servizio intervenga nel proprio ambito territoriale per sventate la truffa dello specchietto ai danni di una automobilista. Con la conseguenza che nei confronti del reo che sia opposto scatta (anche) il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il chiarimento arriva dalla Corte di cassazione, sentenza n. 13264 depositata oggi, che ha respinto il ricorso dell’imputato.

Il sovrintende della polizia municipale di un comune della costiera sorrentina, nei cui confronti è stata esercitata la condotta di resistenza, si trovava presso il proprio Comando quando era giunta la segnalazione della presenza di un’auto con la quale si stavano perpetrando delle truffe “facendo falsamente credere, ad ignari automobilisti, di avere danneggiato lo specchietto retrovisore ottenendo un immediato risarcimento non dovuto”.

Secondo il ricorrente, la legge impediva di riconoscere agli agenti della polizia municipale fuori servizio la qualifica di Pu, diversamente da quanto previsto per gli appartenenti alle altre forze dell’ordine.

Una lettura della norma che è stata però bocciata dalla Cassazione. Secondo i giudici (come affermato dalla Corte di appello) gli appartenenti alla Polizia municipale sono agenti di polizia giudiziaria in forza del combinato disposto dell’articolo 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di sicurezza) della legge n. 65 del 7 marzo 1986 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e dell’articolo 57, co. 2, lett. b) Cpp, purché, quando esercitano il loro potere di intervento, si trovino nell’«ambito territoriale dell’ente di appartenenza durante il servizio e rispettino le attribuzioni loro riconosciute tra le quali l’accertamento dei reati».

E allora, argomenta la Cassazione, l’intervento dell’agente va qualificato come «atto di ufficio o di servizio» in quanto conseguente alla segnalazione ricevuta mentre si trovava all’interno del proprio Comando, tanto da avergli consentito l’accertamento di una truffa in flagranza “rientrante nelle sue attribuzioni istituzionali di natura pubblicistica e nel territorio di competenza del suo ente”.

Tutte queste circostanze, prosegue la decisione, “rendono privo di rilievo il dato formalistico del mero superamento del turno di servizio, dovendo attribuirsi prevalenza a situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e di perseguimento dei reati allorché agenti di polizia giudiziaria ne vengano a diretta conoscenza, come accaduto nella specie”.

In conclusione, per la Cassazione la locuzione contenuta nell’articolo 57, co. 2, lett. b) Cpp «quando sono in servizio» va interpretata in chiave funzionale, cioè con riferimento al rapporto di impiego e non all’orario di lavoro. Ne consegue che la condotta illecita del ricorrente “è stata commessa mentre l’agente della polizia municipale compiva un atto dell’ufficio di appartenenza tanto da configurare il delitto contestato di cui all’art. 337 Cp”.

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