Civile

Tub, sullo speciale procedimento di opposizione

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a cura della Redazione Lex 24

Banche e istituti di credito - Testo unico in materia bancaria e creditizia – Violazioni - Sanzioni - Procedimento – Applicazione delle disposizioni della L. n. 689/ 1981 - Applicabilità.
In tema di procedimento ai sensi dell'articolo 145 del T.U.B. trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981. Deriva da quanto precede, pertanto, che il potere sanzionatorio della amministrazione soggiace unicamente al termine quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva di cui all'articolo 28 di detta legge (e non al termine di 240 giorni di cui all'articolo 2 della L. n. 241/1990).
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 21 gennaio 2015 n. 1043

Testo unico in materia bancaria e creditizia - Violazioni - Procedimento di opposizione ex art. 145 del d.lgs n. 385/1993 - Rito camerale a natura contenziosa - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 738, comma II cod. proc. civ. e dell'art. 135, IV comma, cod. proc. civ.
Lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall'art. 145 del d.lgs n. 385/1993 ha natura contenziosa, non incompatibile con il rito camerale, essendo rivolto ad una decisione atta ad assumere autorità di giudicato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento applicativo della sanzione e sulle posizioni di credito e debito con esso costituite. Ne consegue che in tale procedimento non trova applicazione l'art. 738, secondo comma, cod. proc. civ. sulla partecipazione obbligatoria del P.M. e, in secondo luogo, che il provvedimento decisorio, emesso nella forma del decreto, è legittimamente sottoscritto dal solo presidente, non essendo necessaria la firma del relatore ai sensi dell'art. 135, quarto comma, cod. proc. civ.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 16 ottobre 2014 n. 21952

Testo unico in materia bancaria e creditizia - Violazioni - Sanzioni - Irrogazione da parte della Banca d'Italia - Controversie – Competenza del Giudice ordinario.
La Corte Costituzionale con sentenza 15 aprile 2014 n. 95 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 104/2010 nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed alla competenza funzionale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.; nonché dell'art. 4, comma 1, n. 17 dell'allegato 4 al medesimo D.Lgs. 104/2010, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).In altri termini, è il Giudice Ordinario competente a conoscere delle controversie che hanno per oggetto le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.
•Tar Lazio, Roma, sezione III, sentenza 12 giugno 2014 n. 6265

Istituto bancario - Consiglio di amministrazione - Compimento di infrazioni nell'attività di gestione - Accertamenti ispettivi della Banca d'Italia - Asserita violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 - Esclusione - Termine di legge per le contestazioni amministrative - Decorrenza dal momento in cui si è conclusa l'attività di verifica delle infrazioni.
Il procedimento diretto all'irrogazione di sanzioni commesse dai consiglieri di amministrazione degli istituti di credito previsto dal Dlgs n. 385/1993, articolo 145 non prescrive altro, prima dell'adesione con decreto motivato del Ministro del Tesoro alla proposta di applicazione della sanzione avanzata dalla Banca d'Italia, che la contestazione, da parte della Banca, dell'addebito mosso e la valutazione delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, senza alcuna altra interlocuzione di quest'ultimo prima del provvedimento Ministeriale.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 giugno 2014 n. 13050

Testo unico in materia bancaria e creditizia - Violazioni - Irrogazione della sanzione - Decreto pronunciato dalla corte d' appello ai sensi del Dlgs 385/1993, art. 145, comma VII - Ricorso per cassazione.
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione del testo unico in materia bancaria e creditizia, il decreto motivato pronunciato dalla Corte di appello ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 art. 145 comma VII, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile, in mancanza di altri rimedi, con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., con il quale possono essere fatte valere violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale, quindi unicamente la totale carenza o la mera apparenza della motivazione, restando, invece, esclusa l'ammissibilità di ogni sindacato in ordine alla congruità ed alla adeguatezza della motivazione.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 17 gennaio 2007 n. 1015

Istituti o enti di credito - Disciplina - Violazioni - Sanzioni amministrative - Applicazione - Procedimento di opposizione ex art. 145 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) – Natura contenziosa - Rito camerale - Compatibilità – Necessità di sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte di un legale abilitato al patrocinio.
Lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall'art. 145 del TUB, avverso le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni ivi previste ha carattere contenzioso, non incompatibile con il rito camerale, in quanto è rivolto ad una decisione, atta ad assumere autorità di giudicato, sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento applicativo della sanzione e sulle posizioni di credito e debito con esso costituite. Tale natura del procedimento comporta, ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ., che l'opposizione debba essere sottoscritta da legale abilitato al patrocinio.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 25 settembre 2003 n. 14245

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