Tutela del consumatore in caso di clausole abusive nei contratti con il professionista
Sezioni Unite Civili - Tutela del consumatore - Contratto di fideiussione - Inadempimento - Esecuzione forzata - Limite del giudicato - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea e alle decisioni della Cgue del 17 maggio 2022 - Poteri del giudice a tutela del consumatore in caso di clausole abusive nei contratti con il professionista - Esame officioso del carattere abusivo delle clausole - Necessità - Conseguenze nel procedimento monitorio - Principi di diritto
Le Sezioni Unite Civili, pronunciandosi ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE del 17 maggio 2022 ha affermato alcuni principi di diritto tra cui quello relativo al potere del giudice di merito in fase monitoria. In questa fase, il giudice deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia basandosi sugli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione. Potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore. Se l'accertamento si presenta complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento, dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione. Se rileva l'abusività della clausola, il giudice decide se rigettare il ricorso oppure accoglierlo parzialmente. Se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione. il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479
Contratto d'opera - Contratto di patrocinio legale - Forma scritta ad substantiam - Procura alle liti - Atto difensivo sottoscritto dal legale e depositato in giudizio - Sussiste
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 4 novembre 2021, n. 31636
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte - Decreto ingiuntivo passato in giudicato - Nullità della clausola contrattuale o dell'intero contratto - Possibilità di farla valere in un diverso giudizio - Esclusione - Fondamento
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 4 novembre 2021, n. 31636
Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità per difetto di forma scritta - Deducibilità da parte del solo investitore - Conseguenze - Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento - Eccezione di buona fede dall'intermediario - Ammissibilità - Condizioni
La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza del 4 novembre 2019, n. 28314
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