Rassegne di Giurisprudenza

Tutela dei diritti successori solo dopo l'apertura della successione

a cura della Redazione Diritto

Famiglia - Atto di simulazione - Accertamento - Compiuto dal padre ancora in vita - Legittimazione del figlio - Non sussiste
È esclusa la legittimazione del figlio, o di colui che ha la rappresentanza, ad agire per l'accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dell'apertura della successione, né potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 14 giugno 2022, n. 19149

Simulazione - Effetti - Rispetto ai terzi - Legittimazione del terzo a far valere la simulazione - Condizioni e limiti - Individuazione - Fattispecie
L'art. 1415 secondo comma, cod. civ., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. (Nella specie, la S.C., in virtù dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso, rigettando la domanda nel merito diretta all'accertamento della simulazione dell'acquisto di un appartamento proposta dagli eredi di un promissario acquirente nei confronti di un successivo diverso acquirente, dal medesimo proprietario, dello stesso immobile che aveva agito nei loro riguardi in rivendicazione, sul presupposto che essi avrebbero potuto esercitare il loro diritto, quali subentrati al "de cuius", soltanto verso il promittente venditore, con il quale era stato unicamente instaurato il rapporto, al fine dell'ottenimento del trasferimento dell'immobile o del risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, così rimanendo irrilevante per gli stessi che la successiva vendita con l'attore agente in rivendicazione fosse o non avvenuta realmente, poiché nessun pregiudizio giuridicamente apprezzabile poteva esserne per loro derivato).
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2007, n. 4023

Simulazione - Effetti - Rispetto ai terzi - Domanda della terza diretta a far valere la simulazione nei confronti delle parti.

A norma del secondo comma dell'art. 1415 c. c., i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa pregiudica i loro diritti. Pertanto, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accettazione dell'eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio, senza l'adesione alla domanda del genitore, titolare del diritto, possa spiegare un effetto integrativo della carente legittimazione.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 marzo 1987, n. 2968